Uffici locali in ordine sparso sull’adesione all’accertamento
Comportamenti differenti a partire dalle modalità di convocazione fino ai verbali
Spesso le eccezioni respinte dall’ufficio controlli sono accettate da quello legale
Il procedimento di adesione all’accertamento, più di ogni altro istituto, rappresenta attualmente il vero momento di contraddittorio tra fisco e contribuente: l’atto impositivo notificato, infatti, contiene la tesi dell’Ufficio a sostegno della rettifica e pertanto l’interessato può contrastarla e chiederne la rettifica producendo prove o documenti circostanziati.
Da un lato, quindi, il contribuente, è finalmente consapevole della pretesa avanzata dall’amministrazione e delle sanzioni che ha inteso irrogare; dall’altro, l’Erario ha la possibilità di valutare prima di un eventuale contenzioso le differenti prospettazioni del contribuente rispetto alle rettifiche contestate.
Benchè si tratti di un istituto fondamentale per evitare il contenzioso all’ente impositore e al contribuente interessato, occorre registrare in molti casi delle singolari e differenti prassi adottate a livello locale dagli uffici che, pur riguardando spesso aspetti formali, denotano l’assenza di direttive da parte delle direzioni centrali o, in alternativa, l’inosservanza delle medesime a livello territoriale.
Innanzitutto le fasi preliminari: ammessa la presentazione dell’istanza tramite Pec (risposta dell’Agenzia a Telefisco 2018), la convocazione del primo contraddittorio avviene nei modi più vari: telefonicamente, con mail ordinaria o con Pec al difensore o al solo contribuente. Non sempre la delega al professionista in calce all’istanza viene ritenuta valida: vari uffici pretendono comunque una nuova procura in un foglio ad hoc.
Nel contraddittorio alcuni funzionari verbalizzano puntualmente le osservazioni del contribuente (e/o del professionista) altri invece pretendono una memoria scritta (e quindi a cosa serve l’incontro se è sempre necessaria una memoria).
Per la consegna della successiva documentazione mentre alcuni uffici ritengono idoneo l’invio con mail ordinaria, altri richiedono la Pec all’indirizzo della direzione provinciale, altri ancora insistono per la consegna cartacea affinché venga protocollata.
Vi sono poi aspetti più sostanziali che talvolta rischiano di pregiudicare il buon esito dell’adesione.
Nella maggior parte dei casi, ad esempio, pur risultando determinante per il contribuente conoscere in via preventiva l’importo (imposte, sanzioni e interessi) da versare in caso di raggiungimento dell’accordo, inspiegabilmente, vi è timore a comunicarlo. Nessun ufficio, infatti, fornisce il dato per iscritto, limitandosi al più ad una comunicazione verbale. Ma anche tale comunicazione segue regole differenti: alcuni funzionari preferiscono darla solo telefonicamente, altri richiedono un contraddittorio formale con relativa verbalizzazione, altri ancora si limitano a comunicare solo le imposte dovute adducendo che per interessi e sanzioni si tratta di importi conseguenti di facile calcolo.
In realtà non è così, sia perché più violazioni relative al medesimo tributo possono essere soggette all’applicazione delle sanzioni secondo il meccanismo del cumulo giuridico, sia per la difficoltà di calcolare la decorrenza esatta degli interessi per ciascuna violazione.
Da segnalare infine che non di rado le medesime eccezioni sollevate dal contribuente sono rigettate dall’ufficio controlli (che gestisce l’adesione) mentre vengono accolte (in tutto o in parte) dall’ufficio legale in sede di reclamo o di conciliazione giudiziale, a contenzioso avviato. Anzi, in vari casi, è lo stesso funzionario che conduce l’adesione che rappresenta il possibile accoglimento delle medesime ragioni (da lui ignorate) da parte dell’ufficio legale invitando così a proseguire nel contenzioso.
È auspicabile che vengano impartite chiare direttive a livello centrale che limitino questa discrezionalità in capo ai singoli uffici locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio
Da un lato, quindi, il contribuente, è finalmente consapevole della pretesa avanzata dall’amministrazione e delle sanzioni che ha inteso irrogare; dall’altro, l’Erario ha la possibilità di valutare prima di un eventuale contenzioso le differenti prospettazioni del contribuente rispetto alle rettifiche contestate.
Benchè si tratti di un istituto fondamentale per evitare il contenzioso all’ente impositore e al contribuente interessato, occorre registrare in molti casi delle singolari e differenti prassi adottate a livello locale dagli uffici che, pur riguardando spesso aspetti formali, denotano l’assenza di direttive da parte delle direzioni centrali o, in alternativa, l’inosservanza delle medesime a livello territoriale.
Innanzitutto le fasi preliminari: ammessa la presentazione dell’istanza tramite Pec (risposta dell’Agenzia a Telefisco 2018), la convocazione del primo contraddittorio avviene nei modi più vari: telefonicamente, con mail ordinaria o con Pec al difensore o al solo contribuente. Non sempre la delega al professionista in calce all’istanza viene ritenuta valida: vari uffici pretendono comunque una nuova procura in un foglio ad hoc.
Nel contraddittorio alcuni funzionari verbalizzano puntualmente le osservazioni del contribuente (e/o del professionista) altri invece pretendono una memoria scritta (e quindi a cosa serve l’incontro se è sempre necessaria una memoria).
Per la consegna della successiva documentazione mentre alcuni uffici ritengono idoneo l’invio con mail ordinaria, altri richiedono la Pec all’indirizzo della direzione provinciale, altri ancora insistono per la consegna cartacea affinché venga protocollata.
Vi sono poi aspetti più sostanziali che talvolta rischiano di pregiudicare il buon esito dell’adesione.
Nella maggior parte dei casi, ad esempio, pur risultando determinante per il contribuente conoscere in via preventiva l’importo (imposte, sanzioni e interessi) da versare in caso di raggiungimento dell’accordo, inspiegabilmente, vi è timore a comunicarlo. Nessun ufficio, infatti, fornisce il dato per iscritto, limitandosi al più ad una comunicazione verbale. Ma anche tale comunicazione segue regole differenti: alcuni funzionari preferiscono darla solo telefonicamente, altri richiedono un contraddittorio formale con relativa verbalizzazione, altri ancora si limitano a comunicare solo le imposte dovute adducendo che per interessi e sanzioni si tratta di importi conseguenti di facile calcolo.
In realtà non è così, sia perché più violazioni relative al medesimo tributo possono essere soggette all’applicazione delle sanzioni secondo il meccanismo del cumulo giuridico, sia per la difficoltà di calcolare la decorrenza esatta degli interessi per ciascuna violazione.
Da segnalare infine che non di rado le medesime eccezioni sollevate dal contribuente sono rigettate dall’ufficio controlli (che gestisce l’adesione) mentre vengono accolte (in tutto o in parte) dall’ufficio legale in sede di reclamo o di conciliazione giudiziale, a contenzioso avviato. Anzi, in vari casi, è lo stesso funzionario che conduce l’adesione che rappresenta il possibile accoglimento delle medesime ragioni (da lui ignorate) da parte dell’ufficio legale invitando così a proseguire nel contenzioso.
È auspicabile che vengano impartite chiare direttive a livello centrale che limitino questa discrezionalità in capo ai singoli uffici locali.
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Laura Ambrosi
Antonio Iorio

