L’Iva pagata oltre il dovuto è detrabile solo dopo il 2017
Secondo i giudici la sanzione più favorevole è invece retroattiva
Fino al 2017 è illegittima la detrazione dell’Iva addebitata dal proprio fornitore in misura superiore al dovuto: la nuova norma, infatti, non può applicarsi retroattivamente. A fornire questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con la sentenza 24001, depositata ieri.
Una società ricorreva contro due avvisi di accertamento con i quali, tra l’altro, veniva recuperata l’Iva addebitata da alcuni subappaltatori in misura superiore al dovuto. In altre parole, questi fornitori applicavano l’aliquota del 10%, anziché del 4%, e l’Agenzia contestava l’indetraibilità. Entrambi i giudici di merito confermavano la pretesa e in particolare la Ctr riteneva illegittima la detrazione dell’Iva superiore al dovuto. La società ricorreva in Cassazione lamentando, sul punto, la violazione dei principi di neutralità dell’imposta.
I giudici di legittimità, ritenendo il motivo infondato, hanno innanzitutto ribadito che, ai fini della detrazione, occorre che le operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e che siano fatturate con l’aliquota nella misura dovuta. Ne consegue che, se l’operazione è stata erroneamente assoggettata a Iva in misura non dovuta, è preclusa la detrazione. In questo contesto, il soggetto emittente la fattura ha il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso della maggiore Iva, mentre il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell’imposta versata a titolo di rivalsa.
La Corte ha anche ricordato che, nell’ipotesi in cui l’imposta pagata sia stata erroneamente calcolata con un’aliquota superiore, la mancata attivazione nel termine annuale della procedura di emissione della nota di variazione (articolo 26 del Dpr 633/72) fa venire meno il diritto del contribuente di recuperare il credito mediante detrazione, salva la possibilità di presentare istanza di rimborso.
La Cassazione ha, poi, analizzato l’applicazione di questi principi alla luce della nuova norma (legge 205/2017) secondo cui, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario è punito con la sanzione da 250 a 10mila euro (articolo 6 del Dlgs 471/97). Secondo i giudici di legittimità, in applicazione del «favor rei», va irrogata la sanzione nella misura più favorevole e quindi quella prevista dalla nuova norma. Con riguardo, invece, alla locuzione «resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione dell’Iva», per la Cassazione il legislatore non ha espressamente dato efficacia retroattiva alla previsione, ma ha innovato la previgente disciplina.
La decisione è particolarmente rigorosa, poiché effettivamente la locuzione «resta fermo il diritto alla detrazione» si prestava anche ad altre interpretazioni. Appariva plausibile, infatti, che la nuova norma avallasse una precedente prassi, nel presupposto che, essendo comunque legittima la richiesta di rimborso della maggior Iva corrisposta, potesse ora essere più agevolmente detratta.
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Laura Ambrosi

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