Senza Unico compensazione indebita
L’utilizzo dei crediti in caso di dichiarazione omessa comporta il reato
L’utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il grave reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 43627 depositata ieri. Se l’orientamento dovesse trovare conferma si rischia in futuro di perseguire per questo grave delitto irregolarità che, normalmente, non sono neanche sanzionate sotto il profilo fiscale.
Il legale rappresentante di una cooperativa veniva condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti (articoli 5 e 10 quater del Dlgs 74/2000). In particolare, aveva omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell’anno precedente non presentata.
Nel ricorso per Cassazione lamentava, tra i vari motivi e limitatamente alla indebita compensazione, che l’unico dato probatorio era costituito dalla testimonianza del funzionario secondo cui i crediti compensati erano inesistenti perché la coop non aveva presentato la dichiarazione da cui provenivano. La difesa al riguardo ricordava che il credito si qualifica inesistente allorché sia il frutto di una artificiosa creazione che nella specie non si era verificata.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale eccezione ricordando che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Di conseguenza correttamente la Corte di appello ha ritenuto inesistenti i crediti in questione in quanto non risultanti da dichiarazioni presentate dalla società.
La decisione è molto rigorosa e si pone in contrasto con l’interpretazione della norma sia sotto un profilo squisitamente fiscale (secondo la sezione tributaria della Cassazione, in adesione ai principi della Corte di giustizia Ue, il contribuente ha diritto al credito Iva se, pur omettendo la dichiarazione annuale, dimostra i requisiti sostanziali per la detrazione dell’imposta, ordinanza n. 1962/2017) sia della stessa terza sezione penale la quale la scorsa settimana (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 settembre) per una vicenda pressoché analoga (sentenza 41229/2018) aveva ritenuto sussistente nella specie il meno grave reato di indebita compensazione di crediti non spettanti. Peraltro, secondo le Sezioni unite (sentenza 17757/2016) pur in mancanza di dichiarazione, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo completo carico.
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Antonio Iorio

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