Cartelle, è un boomerang il ricorso per accelerare l’udienza di sospensiva
L’impugnazione è ammessa solo per contestare vizi propri dell’atto
Contro le trattazioni fissate al ralenti il rimedio è la rateazione
Molte spese per nulla. Sono quelle in cui può incappare il contribuente quando viene emessa tempestivamente la cartella, dopo un atto impositivo non immediatamente esecutivo. In questi casi, infatti, il ritardo nella fissazione dell’udienza di sospensiva spesso induce il contribuente a impugnare anche la cartella. Con il rischio, però, di trovarsi a sostenere costi inutili, in quanto il ricorso è spesso inammissibile.
Si tratta purtroppo di una prassi abbastanza diffusa, determinata da un lato dall’emissione ormai tempestiva da parte dell’Agente della riscossione della cartella di pagamento dopo atti impositivi differenti dagli accertamenti esecutivi e, dall’altro, dalle lungaggini nella fissazione dell’udienza di sospensione richiesta dal contribuente.
La questione
In alcuni casi ancora oggi l’atto emesso dall’agenzia delle Entrate non è immediatamente esecutivo in quanto non si tratta di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Iva o Irap. Si pensi ai casi di atti di recupero del credito d’imposta e di tutti gli atti impositivi (rettifica e liquidazione) concernenti l’imposta di registro o altri tributi similari. In queste ipotesi seguirà l’iscrizione provvisoria o, in caso di omessa impugnazione, l’iscrizione definitiva a ruolo.
Nelle situazioni appena descritte, il contribuente impugna l’atto e, di norma, in occasione del ricorso chiede anche la sospensiva degli effetti (cioè di non pagare quanto previsto per l’iscrizione a ruolo provvisoria che seguirà a breve). Per tale richiesta devono sussistere il fumus boni iuris, ossia la fondatezza dei motivi di ricorso, e il periculum in mora, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile che l’esecuzione dell’atto causerebbe.
La giurisprudenza tributaria
Alcune commissioni ritengono che in assenza di cartella – non essendo ancora iniziata l’attività di riscossione vera e propria – la richiesta di sospensiva non sia ammissibile. Perciò omettono di fissare l’udienza oppure dichiarano la richiesta inammissibile o infondata in assenza del cosiddetto “pericolo” (cioè l’imminente attività di riscossione in conseguenza dell’iscrizione a ruolo provvisoria).
Altre commissioni – per la verità la maggior parte – pur ritenendo legittima la richiesta di sospensiva del ricorrente, per questioni organizzative, fissano l’udienza con deciso ritardo oppure preferiscono direttamente fissare il merito della controversia. In entrambi i casi quasi sempre si verifica che nelle more della fissazione dell’udienza (di sospensiva ovvero, direttamente, di merito) l’Agente della riscossione su input dell’ente impositore invia la cartella di pagamento, la quale – se non onorata entro i 60 giorni – comporta l’avvio delle procedure cautelari.
Il contribuente a questo punto in genere sollecita la fissazione dell’udienza di sospensiva (se richiesta in precedenza nel ricorso contro l’atto iniziale) o presenta una richiesta di sospensione ad hoc.
Strada sbarrata al ricorso
Molti professionisti, però, preferiscono percorrere una strada alternativa: presentare un nuovo ricorso contro la cartella, considerandola una pretesa impositiva autonoma: l’impugnazione ripropone nei contenuti le stesse doglianze del ricorso iniziale introduttivo. Questo nuovo ricorso, tuttavia, se non riguarda vizi propri della cartella (notifica, motivazione, eccetera) è purtroppo inammissibile a norma dell’articolo 19 del Dlgs 546/92. Infatti, in base a questa norma, il ricorso può sì essere proposto anche contro il ruolo e la cartella di pagamento, ma il comma 3 prevede che l’atto possa essere impugnato solo per vizi propri.
La circostanza non è di poco conto perché oltre al pagamento (inutile) del contributo unificato il contribuente rischia la condanna alle spese legali per aver chiamato inutilmente in causa l’ufficio e verosimilmente anche l’Agente della riscossione.
Peraltro questa impugnazione non serve ad accelerare la fissazione dell’udienza di sospensiva in quanto – venendo iscritta a ruolo dalla commissione tributaria con un numero successivo rispetto al ricorso introduttivo – verosimilmente seguirà questo anche nella fissazione dell’udienza.
Occorre infine considerare che, anche ove non si ottenesse la sospensione o non si avviasse la rateazione, non si tratterebbe di un’acquiescenza. L’impugnazione, infatti, non sospende di per sé l’obbligo di pagamento: la norma espressamente impone la riscossione frazionata o integrale nelle more di un giudizio. Il debito, quindi, una volta instaurata la lite, non è definitivo e lo diventerà solo quando la sentenza passerà in giudicato. Va da sé che per i pagamenti effettuati nelle more, in caso di vittoria, il contribuente avrà diritto all’integrale rimborso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

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