Mobili, affitti e leasing: la proroga non risolve i nodi dei bonus edilizi
La proroga secca dei bonus edilizi non risolverà i nodi nell’applicazione degli sconti. Il prolungamento annunciato nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) prevede infatti altri 12 mesi con le regole attuali. Comprese norme incerte, incoerenti e fonte di contenzioso o errori da parte dei contribuenti.
Partiamo da un caso emblematico. Il 2019 sarà il settimo anno del bonus mobili abbinato ai lavori di ristrutturazione agevolati al 50 per cento. Ma, ancora oggi, il catalogo delle opere cui “agganciare” la detrazione sugli arredi non è ben definito. La norma che ha istituito il bonus lo concede «ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (cioè del 50% edilizio, ndr)», che però incentiva anche piccoli interventi, come l’installazione di grate alle finestre. Da qui la stretta dell’agenzia delle Entrate, che è andata oltre il dettato normativo – chiedendo lavori almeno di manutenzione straordinaria – senza però chiarire tutti i dubbi. Non solo. Con il taglio dell’ecobonus per alcuni interventi – scattato lo scorso 1° gennaio – resta ancora più inspiegabile perché il bonus mobili non possa essere abbinato a lavori di risparmio energetico, che spesso comportano spese maggiori e hanno la stessa identica percentuale di detrazione (come nel caso delle finestre, ormai agevolate al 50% anche se si sceglie l’ecobonus).
Quasi sempre le agevolazioni vengono prorogate cambiando solo la scadenza. Tipica la formula «le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite da “31 dicembre 2019”». Questo, però, non fa altro che spostare in avanti eventuali incoerenze. Ad esempio, è dal 2012 che ci si chiede se alcuni lavori, come il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, si possano fare anche su edifici non residenziali: la legge (articolo 16-bis del Tuir) parla in effetti di «immobile danneggiato» senza precisare «residenziale», come per altri interventi. Né va dimenticata l’affannosa formulazione dei lavori agevolati dal bonus giardini.
Spesso le incoerenze si aggravano con l’introduzione di nuovi sconti. Basta pensare ai metodi di pagamento. Ristrutturazioni ed ecobonus richiedono solo il bonifico “parlante”; il bonus mobili, dal 2016, ammette bonifico ordinario, bancomat e carte di credito; il bonus giardini, invece, allarga il campo anche agli assegni. Differenze che andrebbero smussate.
Altri nodi applicativi derivano dal modo in cui le Entrate interpretano le norme. È chiaro che in questi casi basterebbe un cambio di prassi dell’Agenzia, ma è altrettanto evidente che un testo di legge più chiaro eviterebbe i problemi sul nascere. Vedi alla voce ecobonus su immobili locati da imprese o beni merce: le Entrate lo escludono, ma moltissime sentenze di primo e secondo grado hanno dato ragione ai contribuenti. Così come per i lavori eseguiti su abitazioni in comodato: la legge chiede che l’immobile sia «detenuto» in base a un «titolo idoneo», ma non impone – come fa l’Agenzia – che il contratto sia anche registrato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste
Partiamo da un caso emblematico. Il 2019 sarà il settimo anno del bonus mobili abbinato ai lavori di ristrutturazione agevolati al 50 per cento. Ma, ancora oggi, il catalogo delle opere cui “agganciare” la detrazione sugli arredi non è ben definito. La norma che ha istituito il bonus lo concede «ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (cioè del 50% edilizio, ndr)», che però incentiva anche piccoli interventi, come l’installazione di grate alle finestre. Da qui la stretta dell’agenzia delle Entrate, che è andata oltre il dettato normativo – chiedendo lavori almeno di manutenzione straordinaria – senza però chiarire tutti i dubbi. Non solo. Con il taglio dell’ecobonus per alcuni interventi – scattato lo scorso 1° gennaio – resta ancora più inspiegabile perché il bonus mobili non possa essere abbinato a lavori di risparmio energetico, che spesso comportano spese maggiori e hanno la stessa identica percentuale di detrazione (come nel caso delle finestre, ormai agevolate al 50% anche se si sceglie l’ecobonus).
Quasi sempre le agevolazioni vengono prorogate cambiando solo la scadenza. Tipica la formula «le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite da “31 dicembre 2019”». Questo, però, non fa altro che spostare in avanti eventuali incoerenze. Ad esempio, è dal 2012 che ci si chiede se alcuni lavori, come il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, si possano fare anche su edifici non residenziali: la legge (articolo 16-bis del Tuir) parla in effetti di «immobile danneggiato» senza precisare «residenziale», come per altri interventi. Né va dimenticata l’affannosa formulazione dei lavori agevolati dal bonus giardini.
Spesso le incoerenze si aggravano con l’introduzione di nuovi sconti. Basta pensare ai metodi di pagamento. Ristrutturazioni ed ecobonus richiedono solo il bonifico “parlante”; il bonus mobili, dal 2016, ammette bonifico ordinario, bancomat e carte di credito; il bonus giardini, invece, allarga il campo anche agli assegni. Differenze che andrebbero smussate.
Altri nodi applicativi derivano dal modo in cui le Entrate interpretano le norme. È chiaro che in questi casi basterebbe un cambio di prassi dell’Agenzia, ma è altrettanto evidente che un testo di legge più chiaro eviterebbe i problemi sul nascere. Vedi alla voce ecobonus su immobili locati da imprese o beni merce: le Entrate lo escludono, ma moltissime sentenze di primo e secondo grado hanno dato ragione ai contribuenti. Così come per i lavori eseguiti su abitazioni in comodato: la legge chiede che l’immobile sia «detenuto» in base a un «titolo idoneo», ma non impone – come fa l’Agenzia – che il contratto sia anche registrato.
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Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste
Il prolungamento delle agevolazioni lascia intatte norme incerte o incoerentia partire dai lavori cui agganciare lo sconto sugli arredi, che non sono ben definiti
forme di PAGAMENTo
Agevolazioni collegate ma strumenti diversi
I pagamenti delle opere di ristrutturazione edilizia (50%) e risparmio energetico qualificato (65-50%) devono avvenire con bonifico “parlante” (cioè con codice fiscale, partita Iva e precisa causale).
Per il bonus mobili (50%) vale il bonifico semplice, la carta di credito debito o di debito (bancomat). Il più recente bonus verde (36%) ammette invece ogni strumento idoneo «a consentire la tracciabilità delle operazioni»: incluso l’assegno non trasferibile.
Per il bonus mobili (50%) vale il bonifico semplice, la carta di credito debito o di debito (bancomat). Il più recente bonus verde (36%) ammette invece ogni strumento idoneo «a consentire la tracciabilità delle operazioni»: incluso l’assegno non trasferibile.
fabbricati in locazione
Aziende con disparità di trattamento
Per le imprese sono agevolati dall’ecobonus soltanto gli interventi eseguiti sui fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività, anche se presi in locazione. Restano quindi esclusi dal perimetro di quest’agevolazione i fabbricati posseduti dalle imprese, ma dati in locazione (ad esempio, dalle immobiliari di gestione) o in comodato a terzi. Niente ecobonus anche per i beni-merce: immobili acquistati dalle aziende per essere riqualificati e ceduti a terzi.
beni detenuti in leasing
Sì all’ecobonus, no al 50% edilizio
Chi usa un immobile con un contratto di leasing non può detrarre le spese di recupero edilizio (50%), ma tra i soggetti agevolati figurano i titolari dei diritti personali di godimento (conduttore e comodatario).
Al contrario, è previsto che il bonus sul risparmio energetico spetti all’utilizzatore e non alla società concedente (il costo su cui calcolare lo sconto è quello sostenuto dalla società di leasing, non rilevano canoni, interessi, maxi-canone e riscatto finale).
Al contrario, è previsto che il bonus sul risparmio energetico spetti all’utilizzatore e non alla società concedente (il costo su cui calcolare lo sconto è quello sostenuto dalla società di leasing, non rilevano canoni, interessi, maxi-canone e riscatto finale).
lavori sul non abitativo
Il rebus dei possibili interventi «minori»
L’articolo 16-bis del Tuir prevede che la detrazione del 50% possa applicarsi ad alcuni lavori (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) da eseguire su unità immobiliari residenziali. Invece per altri interventi “minori” – come il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la prevenzione di atti illeciti – la norma (lettere c-l, comma 1) non cita espressamente le abitazioni.
opere base per gli arredi
Il presupposto non è l’ecobonus
Il bonus mobili può essere richiesto da chi effettua interventi di ristrutturazione agevolati (tranne la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti). Non è invece possibile “agganciarlo” all’ecobonus, nonostante questo sconto contempli opere simili e anche più “pesanti”. E nonostante il valore della detrazione per alcune opere (come la sostituzione di infissi o l’installazione di schermature solari) sia stato ormai ribassato dal 65 al 50 per cento.
interventi nei giardini
I confini incerti della «sistemazione»
Il bonus verde (pari al 36% su una spesa fino a 5mila per unità abitativa) riguarda la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici, che non è una categoria tipica di lavori edilizi e non è mai stata precisata. Inoltre, non è chiaro se le recinzioni possano essere realizzate ex novo o solo risistemate, così come gli impianti di irrigazione. Anche i «giardini pensili» non corrispondono a una nozione edilizia tipica.

