Accertamenti, conto alla rovescia per i trenta giorni dell’iter agevolato
La definizione va perfezionata entro venerdì 23 novembre oppure, se più ampio, entro il termine per la presentazione del ricorso
Il decreto fiscale collegato alla manovra 2019 prevede un insieme di disposizioni volte a evitare l’instaurarsi di un contenzioso tributario, con la possibilità di una definizione degli atti impositivi non ancora impugnati, pagando il totale delle imposte pretese, senza interessi e sanzioni.
Sarà possibile definire in via agevolata avvisi di accertamento, atti di recupero, avvisi di rettifica e liquidazione, accertamenti di adesione non ancora perfezionati, inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto e che, alla stessa data, non siano stati ancora impugnati ma siano ancora impugnabili. In sintesi, il contribuente potrà definire in acquiescenza questi atti, rinunciando a opporsi giudizialmente alla pretesa del Fisco o ad avviare un procedimento di adesione. Nel decreto non sono stati richiamati gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, che quindi parrebbero esclusi da qualunque beneficio.
La definizione si perfeziona versando solo le maggiori imposte indicate negli atti, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma – cioè mercoledì 24 ottobre – oppure, se più ampio, entro il termine per fare ricorso.
È possibile definire anche gli inviti al contraddittorio provenienti sia dall’iniziativa dell’ufficio sia da istanza del contribuente, nei quali sono quantificate le maggiori imposte accertabili.
Anche per tali inviti occorre il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Possono essere definiti in forma agevolata anche gli accertamenti con adesione già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. In tal caso il contribuente può versare le sole imposte risultanti dall’atto di accertamento, senza sanzioni e interessi, entro il termine ordinario per il perfezionamento dell’atto, fissato al ventesimo giorno dalla redazione dell’atto di adesione, decorrente sempre dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le somme dovute per la definizione agevolata possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni (articolo 15-ter, Dpr 602/1973).
Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata il contribuente è tenuto a far pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. Se le imposte sono riferibili a più coobbligati solidali (ad esempio, ai fini del registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali o di bollo), il perfezionamento da parte di un contribuente giova anche a favore degli altri.
È tuttavia esclusa la possibilità di pagamento delle somme dovute tramite compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 241/97).
Non saranno, infine, definibili gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria («voluntary disclosure») che era finalizza all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Orlando Lamonica
Sarà possibile definire in via agevolata avvisi di accertamento, atti di recupero, avvisi di rettifica e liquidazione, accertamenti di adesione non ancora perfezionati, inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto e che, alla stessa data, non siano stati ancora impugnati ma siano ancora impugnabili. In sintesi, il contribuente potrà definire in acquiescenza questi atti, rinunciando a opporsi giudizialmente alla pretesa del Fisco o ad avviare un procedimento di adesione. Nel decreto non sono stati richiamati gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, che quindi parrebbero esclusi da qualunque beneficio.
La definizione si perfeziona versando solo le maggiori imposte indicate negli atti, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma – cioè mercoledì 24 ottobre – oppure, se più ampio, entro il termine per fare ricorso.
È possibile definire anche gli inviti al contraddittorio provenienti sia dall’iniziativa dell’ufficio sia da istanza del contribuente, nei quali sono quantificate le maggiori imposte accertabili.
Anche per tali inviti occorre il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Possono essere definiti in forma agevolata anche gli accertamenti con adesione già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. In tal caso il contribuente può versare le sole imposte risultanti dall’atto di accertamento, senza sanzioni e interessi, entro il termine ordinario per il perfezionamento dell’atto, fissato al ventesimo giorno dalla redazione dell’atto di adesione, decorrente sempre dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le somme dovute per la definizione agevolata possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni (articolo 15-ter, Dpr 602/1973).
Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata il contribuente è tenuto a far pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. Se le imposte sono riferibili a più coobbligati solidali (ad esempio, ai fini del registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali o di bollo), il perfezionamento da parte di un contribuente giova anche a favore degli altri.
È tuttavia esclusa la possibilità di pagamento delle somme dovute tramite compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 241/97).
Non saranno, infine, definibili gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria («voluntary disclosure») che era finalizza all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
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Laura Ambrosi
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