Contraddittorio all’esame della calcolatrice
Il contribuente che vuole aderire alla definizione degli atti del procedimento di accertamento dovrebbe valutare, preventivamente, i costi, i benefici e i rischi. Dinanzi a un accertamento notificato alla data di entrata in vigore del Dl fiscale, l’alternativa rispetto alla definizione agevolata è l’avvio del contraddittorio per l’adesione, volto a ottenere una riduzione dei maggiori imponibili contestati. Si potrebbe così avere un’importante riduzione delle imposte dovute, alle quali però vanno aggiunte le sanzioni nella misura di 1/3 del minimo e gli interessi. La convenienza dev’essere quindi confrontata con il totale delle imposte dovute contenute nell’atto notificato.
Un’altra valutazione riguarda l’impugnazione dell’atto. Innanzitutto occorre verificare il rischio di soccombenza rispetto alla fondatezza della pretesa e la strategia difensiva da adottare. In secondo luogo vanno quantificati i costi per il contribuente sia relativamente al professionista incaricato, sia in caso di soccombenza: oltre a imposte e interessi, sono dovute le sanzioni in misura piena e potrebbe pure essere disposta la refusione delle spese in favore dell’Agenzia. Il contribuente deve quindi valutare la consistenza degli elementi di difesa. La norma infatti, seppur volta a evitare l’instaurarsi di liti tributarie, sembra dare per scontato che la pretesa del Fisco con gli atti impositivi sia sempre corretta e quindi le imposte sempre dovute. Dai dati contenuti nella relazione stessa, invece, emerge che non di rado, proprio in esito ai contenziosi, gli accertamenti vengono integralmente annullati.
L’ultima riflessione, più favorevole all’adesione alla pace fiscale, è sui possibili effetti ai fini penali. Il Dlgs 74/2000 prevede che il pagamento del debito tributario, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie può comportare la riduzione della pena o l’accesso al patteggiamento (articoli 13 e 13-bis). La norma penale richiede però il pagamento, oltre all’imposta, anche di sanzioni e interessi. Occorrerà quindi comprendere se aderendo alla pace fiscale, ci sarà il beneficio penale (attesa l’assenza di sanzioni e interessi). Per completezza va segnalato che si prevede altresì ipotesi di non punibilità per i reati di omessi versamenti, indebite compensazioni di crediti non spettanti, dichiarazione infedele o omessa. Tuttavia, i primi due difficilmente sono contestati con atti di accertamento.
Invece, per i delitti di infedele o omessa dichiarazione, il precetto penale consente la non punibilità solo se il pagamento avviene prima dell’avvio di attività di controllo. Va da sé che per il sol fatto che la pace riguarda un atto di accertamento, deve escludersi la non punibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post