Negato il rimborso a chi ha già versato più di quanto dovuto
Nella definizione delle liti manca una specifica previsione in merito al quantum dovuto in ipotesi di sentenza di rinvio da parte della Corte cassazione alla Ctr. Non risulta chiaro pertanto se debba essere versato l’importo integrale delle maggiori imposte (ove l’annullamento con rinvio fosse equiparato a soccombenza) o solo il 20% (laddove la sentenza di 2° grado, da riformare nel giudizio di rinvio, sia stata favorevole al contribuente) o, ancora, se occorra guardare all’esito del giudizio di 1° grado (in quanto ultima sentenza “certa”, che – se favorevole – farebbe scattare la riduzione al 50%).
In merito alle liti sulle sanzioni, è possibile definire con il pagamento del 15% del loro ammontare in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale o con il 40% in tutti gli altri casi. Peraltro, se trattasi di sanzioni proporzionali collegate al tributo non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo a quest’ultimo sia stato definito (con qualsivoglia modalità). Una previsione, questa, certamente più favorevole di quella introdotta per le contestazioni relative ai soli tributi.
Nella sanatoria delle liti sulle sanzioni resta difficilmente comprensibile il riferimento alle controversie sull’«ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio». Più in generale, in assenza di riferimenti a sentenze di inammissibilità nel testo della norma, sembra che siano definibili anche le liti dove appunto vi siano pronunce di inammissibilità (che quindi sono equiparate alle altre).
In merito al pagamento del debito definito, è concessa la possibilità di rateazione sino a un massimo di 20 rate trimestrali. Fatto, questo, certamente positivo ed incentivante. Al contrario, viene espressamente vietata la possibilità di compensazione con crediti erariali: una scelta non molto condivisibile e poco coerente con lo spirito dell’istituto. In merito ai versamenti, tuttavia, è prevista la possibilità di compensare il debito definito con quanto versato in pendenza di giudizio sino a concorrenza di tale importo.
Eventuali somme versate in eccedenza, tuttavia, risulteranno perse e non si darà luogo alla restituzione. Pensando alle cause pendenti in appello o in Cassazione, v’è la concreta possibilità che il contribuente abbia già versato più di quanto dovuto complessivamente a titolo di maggiori imposte. Nell’ambito di una sanatoria come quella in parola sarebbe stato forse opportuno prevedere eventuali possibilità di rimborso anche al fine di non creare discriminazioni. Il legislatore, inoltre, prevede espressamente l’impossibilità – nell’ambito della definizione – di rimborso delle spese di lite che resterebbero sempre a carico della parte che le ha anticipate. Una scelta in linea con lo spirito “transattivo” che dovrebbe guidare l’istituto.
Pur nel silenzio della norma sembrerebbe possibile includere nella definizione anche le cause soggette a procedura di mediazione (alla luce del fatto che la richiesta di mediazione, laddove respinta, vale quale notifica del ricorso). Sul punto, tuttavia, occorrerebbe un chiarimento.
Infine in questa come in altre previsioni sulla pace fiscale manca una previsione su eventuali errori scusabili nell’espletamento delle procedure.
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