Pagamento entro il 31 luglio o in dieci rate dal 30 settembre
Dichiarazione integrativa speciale con pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo. Possibile, in alternativa, la rateazione fino a un massimo di cinque anni con il versamento di dieci rate semestrali di pari importo con decorrenza a partire dal 30 settembre 2019.
È quanto emerge dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto fiscale che accompagna la manovra di bilancio per l’anno 2019. In ogni caso, sia che si scelga il pagamento a rate, sia che il versamento avvenga in una unica soluzione, l’importo risultante a debito dall’integrativa speciale andrà versato senza alcuna possibilità di avvalersi della compensazione con altri tributi a credito maturati dal contribuente. È altresì vietato l’utilizzo a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati nell’integrativa speciale delle eventuali perdite fiscali in capo al contribuente di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Nessuna possibilità nemmeno di gestire eventuali crediti d’imposta “interni” già presenti (e non ancora utilizzati) nella dichiarazione originaria in diminuzione del quantum dovuto. Così, anche per i contribuenti che dovessero risultare a credito dopo l’emersione dei nuovi imponibili, la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, va comunque sempre versata senza alcuna possibilità di compensazione interna tributo su tributo.
In altre parole, dal testo del decreto approvato, emerge chiaramente che, per il perfezionamento della procedura è necessario procedere con il versamento integrale delle somme dovute a seguito della presentazione dell’integrativa speciale, senza alcuna possibilità di mediarne il pagamento con compensazioni, crediti d’imposta o utilizzo di perdite fiscali pregresse. In ogni caso, si ricorda che il perfezionamento della sanatoria in commento decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
Se non viene eseguito in tutto o in parte, il versamento di quanto dovuto entro i termini previsti, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, in questo caso la sanzione amministrativa applicabile è pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
Segnaliamo che nella versione definitiva del decreto fiscale scompare ogni disposizione volta alla proroga dei termini di accertamento di cui agli articolo 57, Dpr 633/72 e 43, Dpr 600/73 per cui se i contribuenti non si fossero avvalsi della dichiarazione integrativa speciale o di altre forme di sanatoria, i termini di accertamento sarebbero stati prorogati di tre anni.
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Lorenzo Pegorin

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