Pvc consegnati entro il 24 ottobre: si chiude pagando tutte le imposte
La definizione deve riguardare tutte le contestazioni mosse dal Fisco Il vantaggio è che il contribuente non deve versare interessi e sanzioni
Il decreto legge fiscale collegato alla manovra consente di definire le contestazioni contenute nei Pvc, presentando una speciale dichiarazione integrativa e pagando le maggiori imposte conseguenti, senza interessi e sanzioni. I Pvc devono essere stati già consegnati al contribuente alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè entro mercoledì 24 ottobre.
La definizione deve riguardare tutte le violazioni, escludendo quindi integrative solo parziali. Per aderire occorre presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione per ogni annualità per regolarizzare le violazioni constatate. Le modalità con cui presentare le integrative saranno disciplinate da un provvedimento del direttore delle Entrate.
Sempre entro il 31 maggio si dovranno versare le imposte dovute a seguito della dichiarazione integrativa, escludendo sia le sanzioni irrogabili per le contestazioni sia gli interessi. L’unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, oltre alla sorte anche gli interessi di mora. Si possono definire solo i verbali per i quali non è ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio: in questi casi si potrà comunque accedere alla definizione prevista per tali atti. La regolarizzazione deve riguardare tutti i periodi di imposta non ancora decaduti, con la specificazione che per i redditi presuntivamente conseguiti all’estero e le relative violazioni al quadro RW (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter Dl 78/2009) va considerato il raddoppio dei termini.
Non viene invece previsto nulla per i periodi d’imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazione della notizia di reato. Il silenzio della norma e la precisazione dell’operatività del raddoppio solo per i redditi esteri porta a ritenere che gli anni ancora non decaduti per effetto della possibile denuncia penale non possano essere definiti.
L’interpretazione risulta coerente anche con la posizione delle Entrate in merito al ravvedimento, che non può riguardare le annualità ordinariamente decadute ma ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini da reato.
È espressamente previsto che a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati non possono essere utilizzate le perdite. In caso di Pvc notificato a soggetti in regime di trasparenza, i contribuenti possono presentare l’integrativa per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi a essi imputabili. Ad esempio, a seguito di verbale consegnato a una Snc, il socio potrà immediatamente usufruire dell’agevolazione per le imposte che gli sarebbero poi richieste in conseguenza delle contestazioni “a monte” all’impresa contenute nel Pvc.
Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento, in unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. È possibile rateizzare le somme dovute e la norma, pur rinviando alla disciplina prevista per l’adesione (articolo 8, commi 2, 3, 4, Dlgs 218/1997) detta due sostanziali differenze: 20 (non 8 o 16) il numero massimo di rate trimestrali di pari importo previste, senza distinzione a seconda dell’ammontare delle somme dovute; è esclusa la possibilità di pagamento a mezzo di compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997). Se il contribuente non presenta la dichiarazione e/o non effettua il versamento nei termini, viene meno la possibilità di definizione e conseguentemente, non essendo regolarizzate le violazioni constatate nel verbale, gli Uffici potranno notificare i relativi atti impositivi. Si prevede poi l’allungamento di due anni degli ordinari termini di accertamento, per i Pvc riferiti ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015. Le Entrate avranno quindi due anni in più per notificare gli avvisi di accertamento. Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per attuare la procedura di definizione sono demandate a futuri provvedimenti del direttore delle Entrate, di concerto con quello delle Dogane e dei Monopoli.
Le possibili criticità
La possibilità di definire i Pvc con il pagamento integrale delle imposte non appare una scelta particolarmente allettante: all’impossibilità di formulare contestazioni alla ricostruzione dei verificatori si ottiene come beneficio esclusivamente il mancato versamento di sanzioni e interessi, ipotesi che potrebbe risultare conveniente solo per chi ha effettivamente commesso gli illeciti contenuti nel verbale ovvero non abbia possibilità di difendersi.
Dunque la definizione agevolata, così come formulata, non sembra tener conto che i rilievi sono spesso in tutto o in parte errati, ovvero frutto di presunzioni che il verificato non accetta, senza contare poi che quanto riportato nel Pvc (magari della GdF) potrebbe non coincidere con il contenuto del seguente avviso di accertamento, poiché gli Uffici a volte rivalutano la vicenda formulando contestazioni diverse o basate su differenti presupposti.
Nonostante ciò, sempre secondo la relazione tecnica, «considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata», ci si aspetta un’adesione che arrivi al 4%, con un introito per l’Erario di circa 340 milioni. La definizione sarebbe più appetibile se prevedesse il pagamento parziale delle imposte. Ciò posto, la questione più delicata sembra riguardare il mancato perfezionamento della definizione per i periodi sino alla fine del 2015 oggetto di Pvc, per i quali è previsto un aumento dei termini di decadenza per l’accertamento di ben due anni. La formulazione della norma appare quantomeno poco chiara ma sembra effettivamente rivolta a tutti i Pvc che possono potenzialmente essere oggetto di definizione e non solo a quelli per i quali è stata presentata la dichiarazione integrativa non seguita però da versamento. Questa interpretazione è confermata dal fatto che, in via generale, presentando una dichiarazione integrativa per effetto del ravvedimento, i termini di decadenza per gli elementi integrati cominciano a decorrere nuovamente dalla presentazione di tale ulteriore dichiarazione. Da considerare inoltre che se la proroga di soli due anni dovesse invece riguardare esclusivamente i contribuenti che abbiano presentano l’integrativa per la definizione senza aver provveduto al conseguente versamento, verrebbe accordato a tali soggetti un ingiustificabile vantaggio rispetto alle ordinarie regole, atteso che in tal modo verrebbero ridotti i termini di accertamento da circa cinque anni a due.
Pertanto, ove si sia stati destinatari di un Pvc senza che si sia optato per la definizione agevolata, occorrerà calcolare due anni in più per il decorso dei termini decadenziali, almeno fino al periodo d’imposta 2015. Per fare un esempio, i contribuenti ai quali sono state contestate violazioni per il 2013, le quali dovrebbero necessariamente essere oggetto accertamento entro il prossimo 31 dicembre 2018, se non effettuano la definizione potranno ricevere l’atto impositivo sino alla fine del 2020. In ogni caso, considerato che la dichiarazione integrativa va presentata entro il 31 maggio 2019, non si comprende per quale motivo è stata prevista una norma che appare volta solo a favorire l’Agenzia.
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Laura Ambrosi
Stefano Sereni
La definizione deve riguardare tutte le violazioni, escludendo quindi integrative solo parziali. Per aderire occorre presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione per ogni annualità per regolarizzare le violazioni constatate. Le modalità con cui presentare le integrative saranno disciplinate da un provvedimento del direttore delle Entrate.
Sempre entro il 31 maggio si dovranno versare le imposte dovute a seguito della dichiarazione integrativa, escludendo sia le sanzioni irrogabili per le contestazioni sia gli interessi. L’unica eccezione è costituita da alcune risorse proprie tradizionali a livello europeo, per le quali il contribuente è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, oltre alla sorte anche gli interessi di mora. Si possono definire solo i verbali per i quali non è ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio: in questi casi si potrà comunque accedere alla definizione prevista per tali atti. La regolarizzazione deve riguardare tutti i periodi di imposta non ancora decaduti, con la specificazione che per i redditi presuntivamente conseguiti all’estero e le relative violazioni al quadro RW (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter Dl 78/2009) va considerato il raddoppio dei termini.
Non viene invece previsto nulla per i periodi d’imposta non ancora decaduti per effetto della comunicazione della notizia di reato. Il silenzio della norma e la precisazione dell’operatività del raddoppio solo per i redditi esteri porta a ritenere che gli anni ancora non decaduti per effetto della possibile denuncia penale non possano essere definiti.
L’interpretazione risulta coerente anche con la posizione delle Entrate in merito al ravvedimento, che non può riguardare le annualità ordinariamente decadute ma ancora accertabili per effetto del raddoppio dei termini da reato.
È espressamente previsto che a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati non possono essere utilizzate le perdite. In caso di Pvc notificato a soggetti in regime di trasparenza, i contribuenti possono presentare l’integrativa per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi a essi imputabili. Ad esempio, a seguito di verbale consegnato a una Snc, il socio potrà immediatamente usufruire dell’agevolazione per le imposte che gli sarebbero poi richieste in conseguenza delle contestazioni “a monte” all’impresa contenute nel Pvc.
Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento, in unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. È possibile rateizzare le somme dovute e la norma, pur rinviando alla disciplina prevista per l’adesione (articolo 8, commi 2, 3, 4, Dlgs 218/1997) detta due sostanziali differenze: 20 (non 8 o 16) il numero massimo di rate trimestrali di pari importo previste, senza distinzione a seconda dell’ammontare delle somme dovute; è esclusa la possibilità di pagamento a mezzo di compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997). Se il contribuente non presenta la dichiarazione e/o non effettua il versamento nei termini, viene meno la possibilità di definizione e conseguentemente, non essendo regolarizzate le violazioni constatate nel verbale, gli Uffici potranno notificare i relativi atti impositivi. Si prevede poi l’allungamento di due anni degli ordinari termini di accertamento, per i Pvc riferiti ai periodi d’imposta sino al 31 dicembre 2015. Le Entrate avranno quindi due anni in più per notificare gli avvisi di accertamento. Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per attuare la procedura di definizione sono demandate a futuri provvedimenti del direttore delle Entrate, di concerto con quello delle Dogane e dei Monopoli.
Le possibili criticità
La possibilità di definire i Pvc con il pagamento integrale delle imposte non appare una scelta particolarmente allettante: all’impossibilità di formulare contestazioni alla ricostruzione dei verificatori si ottiene come beneficio esclusivamente il mancato versamento di sanzioni e interessi, ipotesi che potrebbe risultare conveniente solo per chi ha effettivamente commesso gli illeciti contenuti nel verbale ovvero non abbia possibilità di difendersi.
Dunque la definizione agevolata, così come formulata, non sembra tener conto che i rilievi sono spesso in tutto o in parte errati, ovvero frutto di presunzioni che il verificato non accetta, senza contare poi che quanto riportato nel Pvc (magari della GdF) potrebbe non coincidere con il contenuto del seguente avviso di accertamento, poiché gli Uffici a volte rivalutano la vicenda formulando contestazioni diverse o basate su differenti presupposti.
Nonostante ciò, sempre secondo la relazione tecnica, «considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata», ci si aspetta un’adesione che arrivi al 4%, con un introito per l’Erario di circa 340 milioni. La definizione sarebbe più appetibile se prevedesse il pagamento parziale delle imposte. Ciò posto, la questione più delicata sembra riguardare il mancato perfezionamento della definizione per i periodi sino alla fine del 2015 oggetto di Pvc, per i quali è previsto un aumento dei termini di decadenza per l’accertamento di ben due anni. La formulazione della norma appare quantomeno poco chiara ma sembra effettivamente rivolta a tutti i Pvc che possono potenzialmente essere oggetto di definizione e non solo a quelli per i quali è stata presentata la dichiarazione integrativa non seguita però da versamento. Questa interpretazione è confermata dal fatto che, in via generale, presentando una dichiarazione integrativa per effetto del ravvedimento, i termini di decadenza per gli elementi integrati cominciano a decorrere nuovamente dalla presentazione di tale ulteriore dichiarazione. Da considerare inoltre che se la proroga di soli due anni dovesse invece riguardare esclusivamente i contribuenti che abbiano presentano l’integrativa per la definizione senza aver provveduto al conseguente versamento, verrebbe accordato a tali soggetti un ingiustificabile vantaggio rispetto alle ordinarie regole, atteso che in tal modo verrebbero ridotti i termini di accertamento da circa cinque anni a due.
Pertanto, ove si sia stati destinatari di un Pvc senza che si sia optato per la definizione agevolata, occorrerà calcolare due anni in più per il decorso dei termini decadenziali, almeno fino al periodo d’imposta 2015. Per fare un esempio, i contribuenti ai quali sono state contestate violazioni per il 2013, le quali dovrebbero necessariamente essere oggetto accertamento entro il prossimo 31 dicembre 2018, se non effettuano la definizione potranno ricevere l’atto impositivo sino alla fine del 2020. In ogni caso, considerato che la dichiarazione integrativa va presentata entro il 31 maggio 2019, non si comprende per quale motivo è stata prevista una norma che appare volta solo a favorire l’Agenzia.
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Laura Ambrosi
Stefano Sereni

