Rottamazione ter con rate in 5 anni Ammessi gli affidamenti fino al 2017
A dettare il perimetro non è la data di notifica della cartella ma quella in cui il credito erariale è stato inviato all’agente della riscossione
Con la rottamazione ter, che costituisce una delle misura di punta del decreto legge fiscale approvato dal Governo, è possibile sanare tutti gli affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Sotto il profilo oggettivo, dunque, la definizione agevolata si arricchisce dei carichi affidati nell’ultimo trimestre dello scorso anno che erano rimasti fuori dalla precedente versione. Si ricorda che ciò che rileva non è la data di notifica della cartella, che può anche essere del 2018, ma la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’agente della riscossione. Non sono contemplati invece gli avvisi bonari che scaturiscono dal controllo delle dichiarazioni.
Oggetto ed esclusioni 
È possibile sanare tutte le entrate, con alcune eccezioni tassative: somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato; crediti da condanna della Corte dei Conti; sanzioni di carattere penale; sanzioni diverse da quelle fiscali e contributive. Per le multe stradali, come nel passato, la sanatoria riguarda solo gli interessi aggiuntivi, mentre la sanzione resta dovuta.
Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Non è possibile dedurre dal totale da pagare le somme già corrisposte a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione. La tempistica dei pagamenti è molto più ampia delle precedenti edizioni: sono previsti 5 anni con il pagamento di due rate annuali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse del 2%.
La domanda va presentata entro la fine di aprile 2019, utilizzando il modulo predisposto dall’agenzia delle Entrate – Riscossione, che dovrà essere reso disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. Entro la fine di giugno dell’anno prossimo, l’agente della riscossione dovrà trasmette la comunicazione con l’indicazione delle somme dovute. Restano invece molto stringenti le regole della decadenza dalla procedura agevolata. È infatti sufficiente il mancato o ritardato pagamento delle somme dovute in una qualsiasi delle rate per perdere tutti i benefici della procedura e incorrere nel divieto di dilazione del debito residuo.
Pagamenti e rimborsi
Una disposizione nuova è quella, apparentemente di carattere generale, secondo cui tutte le somme relative ai debiti definibili versate anche prima della definizione «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili». Occorrerà stabilire con chiarezza il perimetro di tale norma. In primo luogo, è evidente che il riferimento non può essere alla generalità dei debiti potenzialmente definibili ma unicamente a quelli che il debitore indica nell’istanza di rottamazione. In tale eventualità, la disposizione in esame sembra prescrivere che anche se l’interessato non porta a buon fine la definizione agevolata le somme medio tempore pagate sono comunque irripetibili. Ciò, si direbbe, anche se si tratta di importi in contestazione.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire con domiciliazione su conto corrente, mediante i bollettini predisposti dall’Ader o presso gli sportelli dell’agente della riscossione. È sempre ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti certificati verso la Pa, derivanti da appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. Al contrario, poiché non è ammesso il pagamento con F24, non è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta.
La rottamazione ter è ammessa anche per i carichi in contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della dichiarazione occorre assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi. L’effettiva estinzione della controversia tuttavia è espressamente subordinata al perfezionamento della definizione agevolata. Ciò accade, come detto, solo dopo l’integrale e puntuale versamento degli importi dovuti. Sempre in tema di contenzioso, si stabilisce per la prima volta che i giudizi in corso possano essere sospesi con la presentazione dell’istanza di sanatoria. Se poi il contribuente non completa la definizione, il giudice riattiva la controversia su segnalazione di una qualsiasi delle parti. Ai fini della definizione dei carichi in contenzioso, è sufficiente che vi sia un affidamento all’agente della riscossione alla data del 31 dicembre 2017.
Non rilevano dunque le sentenze intervenute medio tempore che non hanno incidenza sulla determinazione del quantum da versare. Va inoltre ricordato che, poiché le somme già pagate a titolo di sanzioni e interessi di mora non sono mai rimborsabili, se il debitore ha già pagato tutto nelle more del giudizio non vi è convenienza ad accedere alla sanatoria. Potrebbe altresì accadere che l’importo in contenzioso sia maggiore della cifra affidata all’agente della riscossione alla fine dell’anno scorso. Si pensi all’impugnazione dell’avviso di accertamento con rigetto del ricorso da parte della Ctp. In tal caso, risulta affidato un ammontare pari ai due terzi dell’accertato. Come precisato nella circolare 2/2017 dell’Ade, la definizione dell’affidato comporta la prosecuzione della controversia per la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Luigi Lovecchio

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