Le rateazioni pregresse
Accesso alla sanatoria anche se sono scadute le vecchie dilazioni
I rapporti della rottamazione ter con le dilazioni pregresse non sono del tutto lineari. È certo che l’avvenuta decadenza da dilazioni non costituisce in alcun caso una causa ostativa all’accesso alla nuova sanatoria, quindi possono essere definiti anche i carichi contenuti in dilazioni in qualsiasi tempo scadute. Come evidenziato nell’altro articolo in pagina, non hanno rilievo neppure le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.
La nuova formulazione conferma poi il divieto di rateizzare le somme residue, se il debitore decade dalla rottamazione ter. Nelle precedenti versioni della sanatoria era tuttavia disposto che il divieto non operasse ogniqualvolta il debitore avesse presentato l’istanza di sanatoria entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. A maggior ragione ciò valeva qualora la cartella non fosse stata ancora notificata. Nella formulazione attuale questa esclusione non è contemplata. È indubbiamente difficile che, ad esempio, a novembre prossimo, quando dovesse essere presentata l’istanza di rottamazione ter, non siano ancora state notificate cartelle riferite a ruoli trasmessi lo scorso anno. Tuttavia tale circostanza non può escludersi del tutto. In ogni caso, occorre prendere atto che anche in questi casi la decadenza dalla procedura agevolata determina sempre la preclusione all’ulteriore dilazione delle somme ancora dovute.
Per le dilazioni pregresse, si dispone che con la presentazione della domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a dilazioni in essere alla data della trasmissione della stessa sino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata (31 luglio 2019). La sospensione dunque riguarda solo i piani di rientro che non siano a loro volta scaduti alla data di trasmissione dell’istanza, anche se richiesti e accordati poco prima di questa. Le medesime regole valevano in occasione della precedenti sanatorie, ma le similitudini si fermano qui. Si prescrive infatti che alla data del 31 luglio 2019 «le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni» e la differenza con l’assetto previgente è notevole.
In passato, infatti, solo con il pagamento della prima rata si realizzava la revoca ope legis della rateazione pendente alla data di presentazione della domanda. Si dava così al debitore una via d’uscita in extremis dalla procedura di rottamazione, rappresentata dall’omissione del pagamento della prima rata e dalla riattivazione della dilazione pregressa. In questo caso l’agente della riscossione, d’ufficio, procedeva a ripartire il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano originario. Era l’unica strada per uscire dalla rottamazione senza perdere il beneficio del termine e dunque essere esposti alle azioni di recupero dell’Ader.
Con la formulazione odierna si giunge alla conclusione, sotto il profilo strettamente letterale, che l’effetto della revoca della dilazione precedente consegue al solo decorso del termine del 31 luglio 2019, senza che allo scopo sia necessario il pagamento della prima rata. Se così fosse però non si comprenderebbe il significato della sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza, che si ottiene con la presentazione della domanda. Se infatti si è di fronte a una dilazione meramente sospesa non è chiaro in quali casi possa essere riattivata.
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La nuova formulazione conferma poi il divieto di rateizzare le somme residue, se il debitore decade dalla rottamazione ter. Nelle precedenti versioni della sanatoria era tuttavia disposto che il divieto non operasse ogniqualvolta il debitore avesse presentato l’istanza di sanatoria entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. A maggior ragione ciò valeva qualora la cartella non fosse stata ancora notificata. Nella formulazione attuale questa esclusione non è contemplata. È indubbiamente difficile che, ad esempio, a novembre prossimo, quando dovesse essere presentata l’istanza di rottamazione ter, non siano ancora state notificate cartelle riferite a ruoli trasmessi lo scorso anno. Tuttavia tale circostanza non può escludersi del tutto. In ogni caso, occorre prendere atto che anche in questi casi la decadenza dalla procedura agevolata determina sempre la preclusione all’ulteriore dilazione delle somme ancora dovute.
Per le dilazioni pregresse, si dispone che con la presentazione della domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a dilazioni in essere alla data della trasmissione della stessa sino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata (31 luglio 2019). La sospensione dunque riguarda solo i piani di rientro che non siano a loro volta scaduti alla data di trasmissione dell’istanza, anche se richiesti e accordati poco prima di questa. Le medesime regole valevano in occasione della precedenti sanatorie, ma le similitudini si fermano qui. Si prescrive infatti che alla data del 31 luglio 2019 «le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni» e la differenza con l’assetto previgente è notevole.
In passato, infatti, solo con il pagamento della prima rata si realizzava la revoca ope legis della rateazione pendente alla data di presentazione della domanda. Si dava così al debitore una via d’uscita in extremis dalla procedura di rottamazione, rappresentata dall’omissione del pagamento della prima rata e dalla riattivazione della dilazione pregressa. In questo caso l’agente della riscossione, d’ufficio, procedeva a ripartire il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano originario. Era l’unica strada per uscire dalla rottamazione senza perdere il beneficio del termine e dunque essere esposti alle azioni di recupero dell’Ader.
Con la formulazione odierna si giunge alla conclusione, sotto il profilo strettamente letterale, che l’effetto della revoca della dilazione precedente consegue al solo decorso del termine del 31 luglio 2019, senza che allo scopo sia necessario il pagamento della prima rata. Se così fosse però non si comprenderebbe il significato della sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza, che si ottiene con la presentazione della domanda. Se infatti si è di fronte a una dilazione meramente sospesa non è chiaro in quali casi possa essere riattivata.
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