Occupazioni abusive, pene severe per i capi
Reclusione fino a 4 anni insieme a multe elevate Licenza di intercettazione
Misure cautelari personali anche in carcere contro i soggetti più pericolosi
Pene più severe e intercettazioni di conversazioni contro chi promuove e organizza occupazioni abusive di immobili. Sono le novità contenute nel decreto legge 118/2018 (il cosiddetto decreto Sicurezza) e in vigore dal 5 ottobre.
Gli articoli 30 e 31 dei Dl intervengono su due fronti, quello dell’inasprimento delle pene al fine di consentire l’applicazione di misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) e quello della possibilità di utilizzo delle delle intercettazioni.
L’inasprimento delle pene
Il Dl modifica l’articolo 633 del Codice penale aggiungendo un terzo comma ai due esistenti. Con il primo comma (rimasto invariato) il Codice prevedeva la punizione a querela di parte si «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto» con una sanzione alternativa fra una pena pecuniaria tra 258 e 2.582 euro, la permanenza domiciliare da sei a trenta giorni o il lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi. Il secondo stabilisce invece pene più severe (reclusione fino a due anni e multa da 103 a 1032 euro) quando i responsabili dell’invasione sono più di cinque (di cui almeno uno armato), o di dieci anche senza armi. Il reato è inoltre procedibile di ufficio.
Il terzo comma aggiunto dal Dl Sicurezza inasprisce ulteriormente le pene nei confronti de i promotori e degli organizzatori dell’invasione nonchè di coloro che hanno compiuto il fatto armati: la reclusione potrà arrivare a quattro anni congiuntamente a una multa da 206 euro a 2.064 euro.
Questi aumenti consentono anche l’applicazione delle misure cautelari personali (precedentemente non applicabili) diverse dal carcere. Se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, o tre anni dopo la sua cessazione, le pene vengono inoltre aumentate da un terzo alla metà (Dlgs 159/2011) e può scattare la custodia cautelare in carcere.
Le intercettazioni
L’articolo 31 del Dl Sicurezza modifica inoltre l’articolo 266 del Codice di procedura penale: dal 5 ottobre la magistratura può fare ricorso a intercettazioni – telefoniche, ambientali e telematiche – contro chi promuove e organizza l’occupazione abusiva. Dal 31 marzo 2019 l’attività di intercettazione potrà essere effettuata anche tramite “captatore informatico”, nei luoghi ove vi sia fondato motivo che si stia svolgendo l’attività criminosa.
Queste novità si collocano nel solco tracciato, negli ultimi anni, da altri provvedimenti legislativi, con l’obiettivo di trovare forme adeguate di contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili, pubblici o privati.
Gli sgomberi
La legge 94/2009 ha previsto che il sindaco di una città – per le strade urbane – o il prefetto – per quelle extraurbane, o quando ricorrano motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo – possano ordinare lo sgombero coatto degli immobili occupati arbitrariamente: nel contempo, la magistratura penale può disporne il sequestro preventivo. Il problema è che l’esecuzione dello sgombero o del sequestro spesso subisce ritardi per esigenze di ordine pubblico legate alla presenza, tra gli occupanti, di minori o persone con situazioni di fragilità. Lo scorso 4 luglio, tuttavia, il Tribunale civile di Roma (sentenza 13719/18), ha condannato il Ministero a risarcire con oltre 27 milioni di euro la proprietà di un compendio immobiliare sito nella Capitale, che non aveva potuto dare esecuzione al progetto di recupero e valorizzazione dell’area a causa di un’abusiva occupazione iniziata nel 2009 e durata per diversi anni: nonostante la società proprietaria dell’immobile avesse ottenuto dalla magistratura penale il sequestro preventivo del compendio immobiliare, non era stata data esecuzione allo sgombero per ragioni di ordine pubblico. Che, secondo i giudici, non possono però comportare la mortificazione dei diritti costituzionali di proprietà e iniziativa economica.
Forse sarebbe stato utile introdurre anche l’arresto obbligatorio in flagranza di chi promuove e organizza l’occupazione abusiva. Vista la pervicacia criminale con cui operano generalmente i capi delle occupazioni abusive, la possibilità di arresto in flagranza di reato durante le operazioni di sgombero avrebbe consentito di contrastare con tempestività il fenomeno, colpendo chi lucra a discapito di persone spesso in reale difficoltà economica e sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Guido Camera
I poteri di intervento amministrativo e penale
L’ordine di sgombero
La legge 94 del 15 luglio 2009 stabilisce che, nei casi di occupazione abusiva di edifici o terreni, il sindaco, per le strade urbane, e il
prefetto, per le strade extraurbane, o quando ricorrono motivi di pubblica sicurezza per ogni luogo, possono ordinare lo sgombero coatto degli edifici abusivamente occupati. L’occupazione arbitraria di un immobile configura anche il reato di invasione di edifici (articolo 633 del Codice penale) per il quale la magistratura penale può disporre il sequestro dell’immobile stesso, poiché si tratta di profitto diretto del reato.
Turbativa dell’ordine pubblico
La legge 48 del 21 febbraio 2017 prevede che il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria che dispongono il sequestro di immobili occupati arbitrariamente, possa nel contempo impartire disposizioni per prevenire il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione al numero degli immobili da sgomberare. Nonostante questo. gli sgomberi, in passato, o non sono stati eseguiti o hanno subito notevoli ritardi a causa della difficoltà di censire gli occupanti (che il Viminale con la circolare di settembre punta a risolvere) o per problemi di ordine pubblico
I risarcimenti per i proprietari
Le tutele contro l’inerzia
Il Tribunale di Roma, lo scorso 4 luglio, ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire la proprietà di un immobile abusivamente occupato da anni – che aveva impedito la realizzazione di un progetto immobiliare – a causa dei ritardi riscontrati nell’esecuzione di un decreto di sequestro disposto dalla magistratura penale. Per i giudici, «la tutela della proprietà e dell’iniziativa economica privata non è alternativa alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma ne costituisce una delle manifestazioni più significative» .
I rischi della tolleranza
Nella stessa vicenda, i giudici romani hanno spiegato chel’autorità «è tenuta a concedere al privato la più adeguata tutela», non potendo egli «farsi ragione da sé», anche perché«l’esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e limitati, turbamenti dell’ordine pubblico» ma «la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisivamente più gravi nel medio e nel lungo periodo» consentendo «il formarsi di zone franche utili per ogni genere di traffico illecito».
Le istruzioni per gli sgomberi
Censimento delle fragilità
Una circolare del Ministero dell’Interno, del 1° settembre 2018, ha dettato a tutte le prefetture le linee operative da seguire per l’esecuzione dei provvedimenti di sgombero degli immobili abusivamente occupati. Innanzi tutto le prefetture d’intesa con i servizi sociali comunali devono effettuare il censimento degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza di minori o di persone in condizioni di fragilità.
Verifica dei redditi
Le prefetture devono inoltre sottoporre a verifica la situazione reddituale e la condizione di regolarità sul territorio nazionale degli occupanti.
Per accertare la situazione reddituale dei diretti interessati dallo sgombero, le prefetture possono avvalersi della Guardia di Finanza.
Soluzioni anti-disagio
Per i soggetti che risultino effettivamente in situazione di fragilità i servizi sociali dei Comuni dovranno attivare specifici interventi mentre per tutti gli altri occupanti
potranno essere trovate strutture provvisorie di accoglienza per il tempo strettamente necessario all’individuazione da parte loro di situazioni alloggiative alternative.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post