Una rottamazione ter rigida

di Debora Alberici*


Niente sospensione del processo in caso di adesione alla rottamazione ter se il plico che certifica il pagamento della prima rata, spedito con la posta ordinaria entro il termine, è giunto a destinazione dopo il 10 giugno 2019. La Cassazione con ordinanza n. 28493 del 6/11/2019, ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione del processo avanzata da un imprenditore che aveva spedito i documenti relativi alla rottamazione ter entro il 10 giugno 2019 ma il plico era arrivato con qualche giorno di ritardo in cancelleria. I giudici hanno quindi esaminato la causa senza alcuna sospensione dando torto a un imprenditore che aveva ricevuto un avviso di accertamento per via dello scostamento della dichiarazione dei redditi dagli studi di settore. E ciò perché, ha spiegato il Collegio, «in tema di sospensione del processo ai sensi dell’art.6, comma 10, dl 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensiva sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia del la domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul Sic››. Nell’affermare questo nuovo principio la Suprema corte ha ribadito che «l’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi avvalendosi dei parametri non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell’art. 2728 c.c.». 


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