Reati fiscali, prima casa addio
di Debora Alberici*
Anche la prima casa può essere confiscata per i reati fiscali. Ed è irrilevante se l’immobile è intestato solo alla partner del presunto autore della frode e della vendita simulata per sottrarlo all’Erario.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45707 dell’11 novembre 2019, ha respinto il ricorso di una coppia finita nel mirino degli inquirenti per una presunta frode fiscale e una vendita simulata del bene.
In particolare, la difesa dell’uomo aveva da subito contestato la misura in quanto la casa di residenza era intestata alla compagna.
I giudici hanno respinto il gravame con la duplice motivazione che la vendita del bene a lei era simulata e poteva configurare una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. E poi ancora che è legittima la confisca per equivalente in caso di frode fiscale.
Sul punto gli Ermellini hanno infatti motivato che riguardo al tema della rilevanza del principio dell’impignorabilità dell’immobile costituente prima casa del contribuente le limitazioni imposte con il dl 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98», riguardano, comunque, il solo agente della riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni e non svolgono alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale, avente, evidentemente, finalità del tutto diverse.
L’operatività rispetto alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, si spiega per la peculiare struttura del medesimo, laddove la fattispecie di pericolo presuppone l’idoneità dell’atto simulato o fraudolento a ostacolare la procedura esecutiva, cosicché solo sotto tale aspetto strutturale di quest’ultimo reato assume rilievo la disposizione di cui all’art. 76 richiamata, senza che tuttavia essa possa acquisire una portata generale anche rispetto a fattispecie (come l’art. 2 del dlgs. 74/2000) che si connotino diversamente nei loro elementi costitutivi.
Fra l’altro ricorda ancora la Corte, è del tutto irrilevante che il bene sia stato acquistato prima del dl 244 del 2007, che ha esteso la possibilità di disporre la confisca per equivalente anche in caso di reati tributari.

