Acconti sforbiciati a 360 gradi
di Andrea Bongi
La sforbiciata agli acconti 2019 comprende anche la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie e l’Ivafe. Anche queste imposte saranno infatti ricomprese nel novero di quelle per le quali la seconda o l’unica rata di acconto, da versare entro il prossimo 2 dicembre, potrà essere ridotta sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 58 del decreto legge n.124/2019 (il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020, in corso di conversione in legge).
Nessuna novità invece sul fronte dei contribuenti che potranno ottenere la suddetta riduzione degli acconti 2019. Si tratta infatti degli stessi soggetti che hanno già potuto beneficiare del differimento del saldo e della prima rata di acconto per effetto del ritardo nell’uscita del software Isa, disposta dal decreto legge n.34/2019 (c.d. decreto crescita).
Sono queste le principali indicazioni contenute nella risoluzione n.93/e di ieri con la quale l’Agenzia delle entrate ha fatto il punto sul perimetro applicativo della disposizione del collegato fiscale sopra citato che prevede la «rimodulazione» degli acconti 2019 per i soggetti compresi nell’area di applicazione, anche solo teorica, dei nuovi Isa (Indici sintetici di affidabilità).
Rimodulazione che, di fatto, consente di abbassare, per il solo periodo d’imposta 2019, l’importo degli acconti dovuti dal 100 al 90 per cento, fatto salvo quanto già versato in sede di primo acconto.
Dal punto di vista soggettivo dunque, sulla base anche di quanto a suo tempo già precisato con le risoluzioni n.64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019, coloro che possono beneficiare della rimodulazione del secondo o unico acconto dovuto per il 2019 sono i contribuenti che si trovano contestualmente in possesso di questi due prioritari requisiti: esercizio, in forma di impresa o di lavoro autonomo, di attività economiche per le quali risultano approvati gli Isa, a prescindere dalla loro concreta applicazione; ammontare dei ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Al ricorso contemporaneo di questa duplice condizione potranno beneficiare della sforbiciata del secondo acconto 2019 anche i contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità di cui al decreto legge n.98 del 2011 (cosiddetti minimi) nonché i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
Se da punto di vista soggettivo la risoluzione in commento non modifica il perimetro già determinato per il differimento delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto dalle disposizioni contenute nel decreto crescita, dal punto di vista delle imposte rimodulabili ci sono invece alcune novità.
Il documento di prassi amministrativa in commento estende infatti la possibilità di ridurre il secondo o unico acconto 2019, anche alle seguenti imposte: cedolare secca sul canone di locazione; imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Restano ovviamente confermate le atre imposte già a suo tempo evidenziate ovvero: l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l’imposta sul reddito delle società (Ires), l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute dai contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari.
I richiami contenuti nell’articolo 58 del collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020 (decreto legge 124/2019) alle disposizioni dell’articolo 12-quinquies del decreto crescita (decreto legge n.34/2019), consentono inoltre di estendere la rimodulazione del secondo o unico acconto 2019 anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (soci di società trasparenti).
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