Concordato con Imu posticipata 

di Andrea Amantea


Il concordato con cessione dei beni e liquidazione, stante lo scopo liquidatorio della procedura, può essere assimilato al fallimento in merito all’applicabilità dell’art. 10, c.6 del dlgs 504/1992 che rimanda il pagamento dell’Ici ora Imu entro il termine di 3 mesi dal decreto di trasferimento degli immobili. Si espressa in tal senso la Ctp Reggio Emilia con la sent.241/02/19 depositata in data 23 ottobre 2019. Il giudizio della Ctp è legato a specifici avvisi di accertamento ai fini Imu destinati a una società in concordato con cessione dei beni e liquidazione; secondo il comune, parte resistente in giudizio, la società avrebbe versato un’imposta minore rispetto al dovuto. La ricorrente, ha evidenziato tra i motivi di doglianza l’art.10 del dlgs 504/92 il quale al c. 6 dispone che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale deve avvenire entro di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.


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