Plusvalenza slegata
dai valori di registro
Non è validamente supportato il recupero Irpef su una plusvalenza derivante da cessione di immobile, laddove la rideterminazione effettuata dall’ufficio si sia induttivamente basata solo sul valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro. Decideva in tal senso la Ctr Lazio con la sentenza n. 4205/09/2019. Era stato accertato da parte dell’Agenzia delle entrate di Roma il maggior reddito non dichiarato per la realizzazione di una plusvalenza imputabile al contribuente appellante per una cessione di terreno edificabile. Ciò che però era contestato da quest’ultimo, che era risultato soccombente in primo grado, era il fatto che l’ufficio nel procedere all’accertamento di maggior Irpef si era rifatto esclusivamente e in via induttiva, ex art. 38 dpr 600/73, ai dati dichiarati ai fini della diversa imposta di registro. Difatti in primo grado, condividendo la tesi dell’ufficio, già la Ctp romana aveva ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione che, avendo già emesso e notificato alla parte, un precedente avviso di liquidazione ai fini del registro per quegli stessi cespiti, aveva poi proceduto con l’accertamento, qui impugnato, a rintracciare la plusvalenza in via induttiva. Ciò, riteneva il collegio provinciale, si confermava corretto soprattutto in conseguenza del fatto che il contribuente, invitato dall’ufficio a confutare quei valori, non era comparso. La Ctr laziale, a questo punto, ha invece accolto l’appello del contribuente, poiché, in applicazione del più recente orientamento di legittimità su fattispecie analoghe a quella trattata, ha ritenuto non adeguatamente fondata la pretesa, di debole formazione induttiva. Ha richiamato, infatti, l’interpretazione della Cassazione (Cass. n. 12265/2017, n. 11543/2016) che ha affermato come, in relazione agli artt. 58, 68, 85 e 86 del Tuir, nei casi di cessione di immobili «l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». Va pertanto escluso che l’amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
Nicola Fuoco
(…) L’Agenzia delle entrate ha emesso l’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 38 comma 1 del dpr 600/73, per il recupero del maggior reddito non dichiarato di € 62.775,00, in ipotesi costituito dalla plusvalenza realizzata dal contribuente per effetto della cessione di terreni edificabili, considerando quale corrispettivo il maggior valore dei medesimi beni definito ai fini dell’imposta di registro. (…)
Ciò premesso, ritiene questa Commissione di non potersi discostare dal più recente orientamento interpretativo invalso nella giurisprudenza di legittimità, successivamente alla novella introdotta dall’art. 5, comma 3, del dlgs n. 147/2015, che recita espressamente: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli orticoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. «Tale norma, in quanto ritenuta di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva ed esclude che l’amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass. nn. 12265/2017, 11543/2016). Considerato allora che, ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze derivanti da cessioni dei beni immobili, di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), Tuir, sono costituite, ai sensi del successivo art. 68, «dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo»; che, nel caso in esame, l’unico elemento menzionato nell’avviso per motivare la ritenuta plusvalenza è rappresentato da una presunzione superata dalla norma interpretativa prima ricordata; (…) deve concludersi nel senso che la pretesa impositiva sia rimasta priva di adeguata dimostrazione, ciò che comporta altresì l’irrilevanza dell’omessa risposta del contribuente all’invito al contraddittorio. Deve pertanto concludersi con l’accoglimento dell’appello. (…)

