Riscaldamento, paga chi lo usa
Pagine a cura
di Gianfranco Di Rago
Il condomino che non fruisca del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. Detta eccezione può essere sollevata anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base del consuntivo che contenga tali addebiti, anche ove la relativa delibera di approvazione non sia stata impugnata in giudizio, in quanto la stessa è da considerarsi nulla e tale vizio può essere sollevato per la prima volta anche in sede di procedimento monitorio. Questi i chiarimenti contenuti nella sentenza n. 15932 della seconda sezione civile della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 13 giugno 2019.
Il caso concreto. Un condomino aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio nel 2010 sulla base delle delibere di approvazione di due bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato. Quest’ultimo, in via riconvenzionale, aveva quindi chiesto l’accertamento della legittimità del distacco del proprio appartamento dall’impianto comune, nonché la nullità di tutti i consuntivi approvati dall’assemblea successivamente a tale evento, con conseguente condanna del condominio alla restituzione delle somme incassate a tale titolo da quella data in avanti.
Il tribunale, con sentenza del 2013, aveva però rigettato l’opposizione, ritenendo che l’invalidità della delibera di approvazione dei predetti consuntivi non potesse essere fatta valere nel giudizio di opposizione e che la stessa avrebbe dovuto in realtà essere separatamente impugnata secondo il procedimento di cui all’art. 1137 c.c. Il giudice aveva altresì evidenziato come nella specie il distacco non fosse stato autorizzato dall’assemblea, come sarebbe stato a suo parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 della legge n. 10/91, secondo il quale, nella versione modificata a seguito del dlgs n. 311/2006, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia alternative, le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali. La sentenza era stata quindi impugnata, ma la Corte di appello ne aveva confermato il contenuto, pur giustificando la necessità di una previa autorizzazione assembleare sulla base del disposto del regolamento condominiale. Di qui la decisione del condomino di ricorrere in Cassazione.
Il condomino che non usufruisce dell’impianto di riscaldamento centralizzato non è tenuto a sopportare le spese relative al consumo. Nel caso in questione la Suprema corte si è in primo luogo occupata di vagliare la questione se un condomino sia o meno tenuto a pagare le spese di consumo del riscaldamento ove dimostri che la sua unità immobiliare non sia mai stata o non sia più collegata all’impianto condominiale. I giudici hanno ovviamente dovuto tenere conto della normativa vigente all’epoca dei fatti e, quindi, antecedente alla riforma del 2012 che, come è noto, all’art. 1118 c.c. ha in qualche modo codificato il diritto del condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato, esonerandosi dal pagamento delle spese relative al consumo e dovendo contribuire soltanto ai costi di manutenzione straordinaria dell’impianto e a quelli necessari alla sua conservazione e messa a norma. È tuttavia emblematico come la Cassazione, nel vagliare la questione sottoposta al proprio giudizio, abbia richiamato quella giurisprudenza di legittimità favorevole al distacco del condomino dall’impianto centralizzato alla quale si era sostanzialmente richiamato il legislatore della riforma del 2012 nel riscrivere l’art. 1118 c.c. E, infatti, la seconda sezione civile della Cassazione, nell’accogliere sul punto il ricorso proposto dal condomino, si è richiamata a due precedenti dello scorso decennio (sentenze nn. 7518/2006 e 16365/2007), in base ai quali il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto errate le decisioni dei primi due gradi di merito, che avevano preteso di subordinare il distacco alla previa autorizzazione da parte dell’assemblea, motivando tale decisione con il rispetto di un obbligo normativo, in un caso, e regolamentare, in un altro.
In questi casi il condomino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Con la decisione in questione la Suprema corte ha anche ribadito un principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero il fatto che la nullità delle delibere assembleari può essere accertata incidentalmente anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la pretesa creditoria del condominio sia appunto fondata sul rendiconto approvato dall’assemblea e nonostante lo stesso non sia stato previamente impugnato in giudizio.
Infatti, secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato, si ritiene che nel giudizio monitorio rilevino soltanto le questioni attinenti l’efficacia della delibera assembleare (ovvero se la stessa sia stata annullata o dichiarata nulla con sentenza, anche non passata in giudicato, oppure ne sia stata provvisoriamente sospesa l’efficacia esecutiva, come previsto dall’art. 1137 c.c.). Poiché, infatti, la delibera assembleare costituisce di per sé un titolo sufficiente del credito vantato dal condominio – che legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c., ma anche la condanna del condomino moroso nel processo di opposizione – l’ambito di quest’ultimo giudizio è limitato alla sola verifica della (perdurante) esistenza della delibera di approvazione della spesa e di ripartizione della stessa tra i vari condomini.
Tuttavia la Cassazione ha anche evidenziato come la delibera che sia affetta da un vizio che ne comporti la nullità, quindi la mancanza ab origine di effetti, possa essere sostanzialmente disapplicata nel giudizio monitorio, mediante un accertamento incidentale di tale vizio, valutando in tal modo la fondatezza o meno della pretesa creditoria del condominio e quindi la necessità o meno di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Sul punto la seconda sezione civile ha quindi richiamato un proprio precedente (sentenza n. 22634/2013) con il quale è stato chiarito che è nulla, e quindi non soggetta al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c., la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali non serviti dall’impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese. In questi casi il condomino ha quindi una doppia possibilità: contestare immediatamente il consuntivo con il quale gli vengono addebitate le spese di riscaldamento e impugnarlo per fare accertare la nullità della relativa deliberazione di approvazione, oppure attendere l’avvio dell’azione di recupero del credito da parte del condominio e presentare opposizione avverso il decreto ingiuntivo in tal modo notificatogli. Vi è però da aggiungere che in tale seconda ipotesi, trattandosi di un provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 63 Disp. att. c.c., il condomino, nonostante la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, potrebbe anche essere fatto oggetto di azioni esecutive (per esempio un pignoramento presso terzi relativo al conto corrente), con il rischio di dover quindi avviare un ulteriore procedimento di opposizione, questa volta mirato a paralizzare gli effetti del procedimento di esecuzione forzata avviato dal condominio.

