Ritenute e Iva, non c’è la stretta
di Stefano Loconte
e Giulia Mentasti
Il pugno duro del fisco non scatta per chi non versa ritenute e Iva, ma per chi froda invece sì. Questo l’effetto del primo appuntamento dei contribuenti con le nuove soglie penaltributarie fissate dal decreto legge fiscale (124/2019) collegato alla manovra 2020, che ha ricevuto il via libera dalla Camera dei deputati e si appresta ora a ottenere il disco verde definitivo dal Senato. La prima scadenza nella quale ci si imbatterà dopo l’entrata in vigore sarà il versamento dell’acconto Iva previsto per il 27 dicembre, data che segna anche il momento per la possibile consumazione del relativo reato. La Camera pare aver graziato i contribuenti: mentre il dl aveva previsto anche per tale fattispecie un’estensione dell’area di rilevanza penale, il testo uscito dalla commissione finanze e poi dall’aula segna una nuova inversione di rotta, quantomeno per i reati meno gravi, cioè quelli caratterizzati dalla mera evasione, ma non, come detto sopra, dalla truffa. Negli emendamenti approvati dalla Camera si abbandona quell’abbassamento di soglie di punibilità per l’omesso versamento di Iva e ritenute certificate, originariamente previsto dal decreto 124, così come l’inserimento dell’infedele dichiarazione e dell’omessa nel novero delle fattispecie a cui si applicherà la confisca per sproporzione (si veda tabella in pagina). Per questi reati non scatta nemmeno la responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs. 231/2001, dovendo i cittadini tuttavia prestare attenzione alla nuova cornice edittale. Chi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, qualora l’imposta evasa sia superiore a 50 mila euro, rischierà dai due ai cinque anni di carcere; mentre chi incorra in una dichiarazione incompleta la minaccia della reclusione spazia da un minimo di due a un massimo di quattro anni e sei mesi di reclusione. Si noti altresì che si abbassa il limite al di sotto del quale per l’infedele dichiarazione non scatta il penale: dagli attuali 150 mila euro di imposta evasa si passa a 100 mila euro, che si vanno a cumulare con i nuovi 3 milioni di euro (contro gli attuali 2 milioni) di elementi attivi sottratti a imposizione o elementi passivi fittizi. Con riferimento invece alle ipotesi truffaldine di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la Camera ha confermato l’operatività della confisca per sproporzione e della responsabilità delle imprese i cui legali rappresentati si avvalgano in dichiarazione, a vantaggio delle stesse, di documenti falsi. Ciliegina sulla torta, il severo inasprimento del trattamento sanzionatorio, tanto che la pena potrà arrivare fino a 8 anni di carcere. Pare dunque un’àncora di salvezza la modifica al decreto voluta dalla Camera, tale per cui si estende anche alla frode fiscale quanto già previsto per le meno gravi infedeltà dichiarative, ovvero la non punibilità di chi mediante ravvedimento operoso estingua il debito tributario, pagando integralmente anche interessi e sanzioni. Ma attenzione, perché il legislatore vuole spontaneità: la non punibilità opera infatti solo laddove il pagamento intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Se invece l’estinzione del debito tributario si collochi a processo iniziato, ma comunque prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, sarà quantomeno concessa una diminuzione di pena sino alla metà.

