Cartelle prescritte
in cinque anni
Le cartelle di pagamento, notificate dall’Agenzia delle entrate-riscossione e non confermate in via definitiva da una sentenza passata in giudicato, soggiacciono al termine prescrizionale del credito, anche se di natura erariale, di scadenza quinquennale. Ha confermato tale principio anche la Ctr Toscana, con sent. n. 1573/6/2019. Il contribuente, in primo grado, aveva impugnato estratti di ruolo congiuntamente a cartelle di pagamento emesse da Equitalia Riscossione spa relative a crediti di varia natura, anche erariale, e di diverse annualità, poiché ne sosteneva l’intervenuta prescrizione del credito. Equitalia, invece, aveva contestato ogni doglianza della controparte giustificativa all’impugnazione degli estratti di ruolo, stante il vizio di notifica degli atti presupposti. La Ctp accoglieva il ricorso, avendo riscontrato la nullità delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4 c.c. Aveva, inoltre, richiamato, le Ss.Uu. n. 23397/2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio di impugnazione degli atti di riscossione, mediante ruolo, produce solo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. L’Agenzia riscossione appellava la sentenza di primo grado eccependo, tra gli altri motivi, che il termine prescrizionale per i crediti vertenti esclusivamente in materia di tributi erariali è decennale, secondo quanto previsto nell’art. 2946 c.c. I giudici toscani, analizzato il caso di specie, confermavano la correttezza del giudizio di primo grado. Sostenevano, anzi, in linea con la previsione delle sezioni unite nella citata sentenza, che non potevano condividere quanto genericamente affermato dall’appellante Agente della Riscossione. Le intimazioni di pagamento inviate da quest’ultimo, infatti, erano prive di efficacia interruttiva, in quanto inviate al contribuente quando era già decorsa la prescrizione quinquennale del credito prevista per i tributi oggetto di contestazione. La Ctr, quindi, decideva di respingere l’appello poiché, secondo il consolidato orientamento della Suprema corte, la prescrizione del credito è decennale soltanto per i titoli di accertamento-condanna divenuti definitivi, ma per le cartelle tributarie notificate dall’Agente della Riscossione, come quelle qui oggetto di giudizio pur prive di preventiva impugnazione, la prescrizione è sempre quinquennale.
Nicola Fuoco
… La Commissione fa presente preliminarmente che la costituzione in giudizio del contribuente risulta tardiva, e, come tale, non accoglibile (…).
Nel merito il collegio conviene con la sentenza impugnata ritenendo, diversamente dall’appellante, che la materia sia correttamente contemplata dalle sentenze della Suprema corte citate da parte contribuente rientrando i crediti in discussione fra quelli suscettibili di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per i quali le intimazioni di pagamento erano state inviate dall’Agente della Riscossione oltre i termini prescrizionali previsti per i tributi oggetto delle cartelle in contestazione.
Secondo gli orientamenti espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 20123/2015 e a Ss.Uu. n. 23397/2016, la scadenza del termine perentorio di impugnazione degli atti di riscossione incide sostanzialmente solo sulla irretrattabilità del credito ma non produce effetti sulla conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto.
Non è quindi condivisibile la generica affermazione dell’appellante secondo la quale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in assenza di una espressa deroga, è da generalizzarsi a tutta l’attività dell’Agente di riscossione (…).
Secondo la Cassazione in effetti la prescrizione del credito è sempre quinquennale per le cartelle tributarie notificate dall’Agente della riscossione (…) già con sentenza a Ss.Uu. n. 25790/2009 la Suprema corte si era espressa nel senso che la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle entrate laddove esista una sentenza passata in giudicato, mentre «se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine prescrizionale di cinque anni, previsto dall’art. 20 del dlgs n. 47211997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alla sanzioni non può che essere di tipo unitario».
Conforta in tal senso anche il termine di cinque anni posto dall’art. 26 del dpr n. 602/1973 a carico del gestore della riscossione per la conservazione della matrice o della copia della cartella con la relazione di avvenuta notificazione con obbligo di produzione dei documenti su richiesta del contribuente, presupponendo che entro tale termine debba concludersi la riscossione del credito tributario…

