Denaro sparito, la perizia non serve
L’appropriazione indebita è provata da elementi valutati discrezionalmente
Il giudice, per dichiarare commesso il reato di appropriazione indebita da parte dell’amministratore condominiale, non deve necessariamente disporre un perizia contabile sui conti. Questa è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 48958/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore contro la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata di somme di pertinenza del condominio amministrato, oltre al risarcimento del danno.
Il condannato lamentava la mancata effettuazione di una perizia contabile finalizzata ad accertare l’ammontare delle somme di cui l’imputata si era appropriata. Il giudice di legittimità ha invece affermato il principio per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso in Cassazione poiché la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva. Inoltre il giudice può revocare le prove già ammesse se appaiano superflue: tale potere discrezionale è assai ampio ed è sufficiente che in sentenza ne sia data adeguata motivazione.
Infine la Corte di Cassazione affermava che il reato è procedibile, anche in mancanza di una formale querela proposta dall’amministratore subentrato, per conto del condominio, se quest’ultimo si è costituito nel processo, in tutti gradi di giudizio, parte civile e in tale veste ha chiaramente indicato la sua volontà punitiva.

