Comunione e divisione,
imposta di registro all’1%
Giulia Provino
Il negozio divisorio, ai fini dell’imposta di registro, ha natura dichiarativa ed è soggetto ad aliquota dell’1% nei limiti in cui si realizza l’assegnazione a ciascuno dei condividenti di beni, la cd. quota di fatto, avente valore corrispondente alla quota di diritto. Qualora l’assegnazione divisionale superi la quota di diritto spettante al condividente l’eccedenza è considerata come vendita. È la risposta n. 526 del 13/12/2019 delle Entrate in tema di modalità di tassazione di un atto di costituzione di comunione volontaria e divisione. Il principio generale dell’accessione, non è derogabile dalla disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà ai sensi dell’articolo 934 del cod. civ. avviene a titolo originario senza la necessità di una apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile la disciplina dell’articolo 177 del c.c. hanno carattere derivativo. Di conseguenza «la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dai coniugi sul terreno di proprietà di uno solo di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, in virtù dei principi generali in materia di accessione». Da un punto di vista fiscale, secondo l’Agenzia, si applica la disposizione di cui all’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al dpr. n. 131/1986, che prevede la tassazione in misura proporzionale con aliquota dell’1%.

