Tari, avvisi uniformi e chiari

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di Sergio Trovato

Più informazioni e maggiore qualità del servizio nella gestione del ciclo dei rifiuti, sia per i contribuenti soggetti alla Tari sia per gli utenti soggetti alla tariffa corrispettiva, a partire dal 1° aprile 2020. L’obiettivo è quello di assicurare un’uniformità dei modelli organizzativi locali e di ridurre la frammentarietà e limitata disponibilità delle fonti normative sullo stato dei servizi. Gli obblighi di informazione non dovranno essere limitati a fornire le notizie di carattere generale, ma si estenderanno anche agli avvisi/inviti di pagamento o alle fatture, e più in generale agli atti di riscossione. Sono queste le regole imposte dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) alle amministrazioni comunali e ai gestori della tassa/tariffa rifiuti, contenute nella deliberazione 444/2019 e nell’Allegato A, con relative disposizioni di dettaglio. 


L’Arera, dunque, con la deliberazione 444 e con le norme contenute nell’Allegato A ha fissato i requisiti minimi di informazione degli atti riguardanti la Tari, tassa o tariffa corrispettiva. Comuni e gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, infatti, dovranno osservare gli obblighi di trasparenza sia negli atti generali sia in quelli applicativi. Nello specifico, negli avvisi o inviti di pagamento, nelle fatture e, più in generale, in tutti gli atti spediti o notificati ai destinatari. La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° aprile 2020, salvo che per i gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che servono territori con una popolazione residente fino a 5 mila abitanti. Per questi ultimi è previsto un differimento nell’applicazione delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2021. 


In primo luogo, comuni e gestori saranno tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata una sezione ad hoc del proprio sito internet, per consentire agli utenti di venire a conoscenza della ragione sociale di chi eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dei recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli per assistenza. Queste informazioni permettono agli utenti di inviare segnalazioni di disservizi. Sul sito dovrà essere resa disponibile e scaricabile anche la modulistica per l’invio di reclami. Dovranno essere indicati, poi, gli orari della raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli dei centri di raccolta, e le istruzioni per il loro corretto conferimento, con specificazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso. È importante sottolineare che sul comune o sul gestore graverà anche l’obbligo di spiegare le modalità di determinazione della tariffa, ponendo in rilievo, con degli esempi, quali sono le variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici. Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta agli utenti in stato di disagio economico e sociale, per consentirgli di venire a conoscenza di eventuali riduzioni tariffarie. Vanno riportati sul sito internet anche gli estremi degli atti di approvazione dei regolamenti e delle tariffe per l’anno di riferimento, nonché le modalità di pagamento della tassa/tariffa, con le relative scadenze. Per gli omessi o ritardati pagamenti, il cittadino dovrà essere reso edotto sulle conseguenze negative derivanti dall’inadempimento. Pertanto, va informato sul tasso di interesse di mora applicato e sulle sanzioni irrogate per le violazioni commesse. 


Il gestore sarà tenuto a inviare l’atto di riscossione, invito o avviso di pagamento, in formato cartaceo, ma l’utente potrà riceverlo, su sua richiesta, in formato elettronico, senza alcun addebito di costi. L’atto di riscossione, o un eventuale prospetto informativo allegato, dovrà contenere alcune informazioni generali, tra le quali: il servizio a cui si riferisce l’importo addebitato; i dati identificativi dell’utente; la superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati; i dati catastali, se disponibili; la categoria di utenza; nel caso di utenza domestica, il numero di occupanti dell’immobile; il periodo di riferimento per il quale è dovuta la tassa o la tariffa. 


Le comunicazioni ai contribuenti e agli utenti. Sia per la tassa che per la tariffa corrispettiva il gestore, qualora le attività incluse nell’ambito dello stesso servizio integrato siano gestite da soggetti distinti, è tenuto a comunicare agli interessati, con un preavviso di almeno 30 giorni, le variazioni nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Questo obbligo deve essere assolto nel caso in cui venga esteso il servizio di raccolta differenziata e di passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta o qualora vengano modificate le date della raccolta. Allo stesso modo gli utenti devono essere informati se cambiano le modalità di effettuazione del servizio di spazzamento o gli orari del lavaggio delle strade, che incidono sulla viabilità e sulla sosta degli autoveicoli.


Nel provvedimento di cui all’Allegato A che, in maniera puntuale, stabilisce gli adempienti a carico del gestore viene chiarito che i tempi fissati per informare gli utenti possono subire ritardi per variazioni di natura urgente o emergenziale. Sono qualificate tali le variazioni del servizio determinate da modifiche normative, cause di forza maggiore (intese come atti di autorità pubblica) o eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità da parte dell’autorità competente. Rientrano, infine, in questa tipologia di variazioni anche gli scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge. Nel testo integrato che definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio, nel periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023, viene espressamente disposto che le suddette regole si applicano al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Se le attività incluse nel servizio integrato di gestione sono svolte da soggetti diversi, sono distintamente obbligati il gestore che si occupa della determinazione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, e quelli che esercitano le attività di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade.