Trasparenza amministrativa garantita
Per la Tari, e per tutti i tributi in generale, vale il principio che negli atti della riscossione debbano essere indicati tutti gli elementi essenziali previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). Amministrazioni e concessionari sono tenuti a riportare negli atti anche il nominativo del responsabile del procedimento. L’obbligo è previsto dall’articolo 7 dello Statuto. La Corte costituzionale ha posto in rilievo la necessità di informare il contribuente sul soggetto che può fornire informazioni utili sull’atto notificato (ordinanza 377/2007). Secondo la Consulta, l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle il responsabile del procedimento non è un adempimento inutile. Inoltre, assicura la trasparenza dell’attività amministrativa. Il problema delle conseguenze della mancata indicazione del responsabile del procedimento si è posto per le cartelle, ma l’obbligo vale per tutti gli atti. Va ricordato che il concessionario della riscossione è tenuto a indicare nell’atto il nominativo del responsabile del procedimento solo per i crediti consegnati dal 1° giugno 2008. A partire da questa data può essere fatta valere la nullità, nel caso in cui l’atto non contenga le informazioni previste dalla legge. L’obbligo di informazione sul responsabile è stato disposto dall’articolo 36 del decreto-legge 248/2007, convertito dalla legge 31/2008, sia ai concessionari che alle amministrazioni. Gli atti, poi, devono «tassativamente indicare»: l’organo competente al riesame dell’atto in sede di autotutela; il giudice cui è possibile ricorrere in caso d’impugnazione, con i relativi termini e le modalità per la costituzione in giudizio. Negli atti di accertamento o di riscossione non è sufficiente informare che l’autorità innanzi alla quale fare ricorso è la commissione tributaria provinciale: occorre specificare anche le modalità di presentazione del ricorso e di costituzione in giudizio.

