Ravvedimento ampio per i tributi locali
Chance preclusa da atti di procedura di controllo come i questionari
La modifica incide su tutte le violazioni non sanate alla sua entrata in vigore
Ravvedimento per i tributi locali senza limiti temporali con il rebus della portata preclusiva degli atti del procedimento di controllo. L’articolo 10-bis del Dl 124/2019, introdotto con la legge di conversione 157/2019 pubblicata il 24 dicembre in «Gazzetta Ufficiale», recepisce per la totalità delle entrate tributarie le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali. Questo avviene attraverso l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Si ricorda in proposito che, prima delle modifiche, nei tributi comunali il termine ultimo per la regolarizzazione agevolata coincideva, secondo l’interpretazione preferibile, con la scadenza della dichiarazione riferita all’anno di commissione della violazione. Questo significa che fino a fine anno è ancora possibile rimediare a errori e omissioni commessi nel 2018. Decorso tale termine, il ravvedimento era invece precluso. Secondo una tesi alternativa, non sussistendo un obbligo di dichiarazione periodica, il termine ultimo dovrebbe sempre essere individuato in un anno dalla violazione.
Con la modifica della legge 157 questo limite temporale viene meno. La conseguenza è che il ravvedimento è sempre ammesso, seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo. In particolare, oltre la scadenza della dichiarazione di competenza e sino alla dichiarazione successiva, la sanzione aumenta a un settimo del minimo. Oltre tale scadenza, la sanzione è sempre fissata a un sesto del minimo. Inoltre, se la violazione è contestata con un Pvc, la regolarizzazione costa un quinto della sanzione minima.
Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, la modifica ha effetto nei riguardi di tutte le violazioni non ancora regolarizzate né contestate alla data della sua entrata in vigore. In sostanza, ciò comporta che nel corso del 2020 sarà ancora possibile rimediare, ad esempio, a violazioni relative al 2017, con la sanzione ridotta a un sesto.
Non è stato tuttavia abrogato il comma 1-ter del sull’articolo 13 che prevede che la causa ostativa al ravvedimento, rappresentata dal ricevimento di un atto della procedura di controllo, non si applica alle entrate gestite dall’agenzia delle Entrate. A stretto rigore, dunque, ne dovrebbe conseguire che, con riferimento ai tributi comunali, la notifica di un mero questionario continua ad essere impeditiva della regolarizzazione agevolata per la totalità delle violazioni riferite al medesimo anno. È chiaro però che questa interpretazione ha poco senso. Se così fosse, infatti, mentre un generico questionario integrerebbe per l’appunto una causa ostativa, la constatazione di una violazione con un Pvc (fattispecie non infrequente nel campo del prelievo sui rifiuti) risulterebbe ancora regolarizzabile, creando una irragionevole disparità di trattamento.
Si ritiene quindi che occorra una interpretazione di carattere sistematico. Si potrebbe pertanto sostenere che la notifica di un questionario debba essere equiparata, ai soli fini del ravvedimento, alla constatazione di una violazione con il pvc. Se così fosse, il contribuente raggiunto dalla richiesta di chiarimenti potrebbe ancora regolarizzare la violazione, con il pagamento della sanzione ridotta a un quinto.
Considerato che i comuni hanno potere regolamentare sul ravvedimento, il dubbio in questione potrebbe essere eliminato in radice attraverso una delibera consiliare di recepimento delle regole applicabili ai tributi erariali.
Si pone a questo punto l’esigenza di riscrivere integralmente il testo dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, per superare una volta per tutte le preclusioni recate nel testo originario con riguardo alla totalità dei tributi.

