Conti condominiali vincolati

Pagine a cura 
di Dario Ferrara

Scatta la condanna per appropriazione indebita a carico dell’amministratore condominiale che non ha accantonato i soldi per tasse e contributi di competenza, tanto da far partire cartelle esattoriali notificate ai singoli proprietari esclusivi. Il denaro, infatti, è un bene fungibile ma se ne può trasferire il possesso senza la proprietà con il preciso incarico di dargli una destinazione specifica. E il mero possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati. È quanto emerge dalla sentenza 27822/19, pubblicata dalla seconda sezione penale della Cassazione.


Il caso. Diventa definitiva la condanna inflitta all’imputato per il reato aggravato ex articolo 646 c.p. Al professionista è revocato l’incarico dopo dieci anni alla guida del condominio: i condomini sono bombardati da cartelle esattoriali che reclamano il pagamento sia di contributi previdenziali sia di ritenute mai versate al portiere dell’edificio (le seconde anche ai fornitori dell’ente di gestione). Decisiva la testimonianza del nuovo amministratore: riferisce di non aver avuto nel passaggio di consegne alcun fondo cassa né traccia dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto per il portiere, che è un dipendente del condominio. Non resta che concordare un piano di rientro con l’ex Equitalia: l’amministratore uscente si offre di estinguere il debito per i contributi non versati, ma paga solo le prime due rate. E in qualche modo ammette le sue responsabilità. Inutile per la difesa insistere sulla disciplina fiscale del ravvedimento operoso: la condotta del professionista va qualificata come mancato e non tardivo pagamento, mentre l’appropriazione indebita si consuma perché spariscono somme di cui l’imputato ha disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell’interesse del condominio.


Non c’è dubbio che anche il denaro, per quanto bene fungibile per eccellenza, possa costituire oggetto del reato ex articolo 646 c.p. quando si instaura un rapporto di deposito o un obbligo di custodia: le somme risultano consegnate al professionista con espressa limitazione dell’uso e il preciso incarico di conferirgli una determinata destinazione. 


I precedenti. C’è la spinosa questione della gestione dei soldi. Diventa definitiva la condanna a tre mesi di reclusione, più 100 euro di multa, inflitta all’amministratore per appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera. Decisiva la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero: a inchiodare il professionista i prelievi pari a 5.800 effettuati dal conto corrente condominiale senza che siano forniti i documenti giustificativi al successore nell’incarico (e neppure in corso di giudizio). Il delitto ex articolo 646 c.p., d’altronde, è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta di appropriazione, quindi nel momento in cui chi agisce compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria. È quanto si sostiene nella sentenza 26599/19, pubblicata dalla seconda sezione penale della Cassazione.


Inutile per la difesa invocare l’estinzione del reato in base alle regole sul reato continuato: la decorrenza del termine scatta dall’interversione del possesso, cioè da quando l’amministratore cessa dalla carica e non restituisce i soldi che ha preso dal conto corrente del condominio. La prescrizione, dunque, matura dopo la condanna in appello e non può essere dichiarata perché il ricorso è inammissibile. 


Non evita la sanzione, poi, l’amministratore che tenta di coprire il buco che ha creato nel bilancio di un condominio prendendo i soldi dal conto di un altro fra quelli affidatigli. Il professionista, infatti, ha l’obbligo di gestire con trasparenza i soldi delle quote versate dai singoli proprietari esclusivi: non può finalizzare la cassa a una destinazione incompatibile con il titolo giustificativo. Lo stabilisce la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 17471/19.


È estinta solo una parte dei reati di truffa e appropriazione indebita ascritti all’imputato, che è condannato a restituire 30 mila euro al condominio costituitosi parte civile e a pagare il risarcimento del danno. Il tutto perché nel bilancio sono appostati importi maggiori del dovuto e spese non riferibili alla gestione. Non conta che col tempo possa essere ripianato il primo ammanco nei conti, dovuto alla necessità di coprire debiti personali o di un altro condominio: fallisce il tentativo di salvarsi con l’osmosi fra casse di gestioni diverse. Il caos contabile del professionista non risulta dovuto a scarsa professionalità ma è voluto per impedire la ricostruzione dei movimenti: l’appropriazione del denaro, infatti, deve essere graduale per poter passare inosservata perché una voragine nei conti viene subito scoperta. Non è causale, allora, il fatto che i singoli pagamenti e registrazioni non siano registrati, mentre la tracciabilità nella destinazione dei fondi che provengono dalle quote versate dai condomini costituisce l’unico mezzo per controllare se l’operato del professionista rispetta l’incarico ottenuto. 


Commette infine appropriazione indebita aggravata continuata anche l’amministratore di condominio che si appropria indebitamente di somme di denaro costringendo il nuovo amministratore a costituire un fondo cassa per far fronte ai debiti. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 19729/18, depositata dalla seconda sezione penale. Infondata in quanto «fantasiosa» la tesi difensiva secondo cui il condominio è soggetto terzo rispetto al suo amministratore che, pur compiendo atti in nome e per conto del secondo, finirebbe per imputarli a un soggetto a sé estraneo privo di responsabilità, con sostanziale creazione di un ambito di non punibilità che è del tutto fuori dal sistema. Il condominio, peraltro, anche dopo la riforma del 2012 resta un ente di gestione senza personalità giuridica.