Maggiorazione Tasi stabile dal 2020 ma limitata alle seconde case

Francesco Cerisano

Maggiorazione Tasi a maglie strette dopo l’unificazione tra il Tributo sui servizi indivisibili e l’Imu. I comuni potranno applicare l’aliquota extra dello 0,8% per mille, aggiuntiva rispetto all’aliquota massima dei due tributi fissata a quota 10,6 per mille, solo per tassare gli immobili diversi dall’abitazione principale. Restano fuori dall’aggravio le prime case di lusso (quelle di categoria catastale A1, A8, A9 che hanno sempre pagato e continueranno a pagare i tributi immobiliari), gli immobili-merce (i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita) e gli immobili di categoria catastale D (capannoni e opifici). Si tratta di cespiti «quantitativamente non irrilevanti» su cui finora i comuni potevano applicare la maggiorazione e che ora restano al riparo da aggravi di imposta con conseguente perdita di gettito per i municipi. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento normativo per ri-allargare le maglie di una maggiorazione, come quella dello 0,8 per mille che, dopo essere stata di anno in anno rinnovata (come accaduto nel periodo 2016-2019), dal 2020 è diventata stabile. A lanciare l’allarme è l’Anci che, assieme all’Ifel, ha preparato una nota di lettura sulle principali novità della Manovra 2020 per gli enti locali. Novità che sono state al centro del videoforum ItaliaOggi-Consulenti del lavoro svoltosi ieri. La legge di Bilancio (n.160/2019) subordina l’applicazione della maggiorazione a una «espressa deliberazione del consiglio comunale», a dimostrazione del fatto che non è possibile un rinnovo tacito della stessa. Oltre che di unificazione Imu-Tasi, il videoforum si è concentrato anche sull’altra grande novità in materia fiscale contenuta nella Manovra: la riforma della riscossione locale che punta a velocizzare e svecchiare gli strumenti a disposizione dei comuni, attraverso l’equiparazione tra ruolo e ingiunzione fiscale. Si tratta di una riforma che i sindaci chiedevano da tempo per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti. La nuova disciplina, in base a quanto previsto dal comma 784, si applica esclusivamente alle entrate degli enti locali e nello specifico, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi degli enti locali. La riforma fa comunque salva la possibilità di gestire la riscossione coattiva tramite ruolo, mantenendo ferma la possibilità di affidare all’agente di riscossione nazionale (AdER), le procedure di riscossione coattiva. Il cuore della riforma è contenuto nel comma 792, che estende agli enti l’istituto dell’accertamento esecutivo, finora adottato dai soli atti di recupero erariali e gestito dall’agente della riscossione nazionale. A partire dal 1° gennaio 2020 le nuove regole si applicheranno ai rapporti che in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata non risultino ancora prescritti. Fanno eccezione le sanzioni per violazione del codice della strada, la cui peculiarità porta l’Anci ad escludere la relativa fattispecie dal campo di applicazione della riforma. Il tema è però assai discusso, visto la norma non sembra operare eccezioni e che la precisazione è contenuta solo nella relazione di accompagnamento.