Condomini, bollino all’ecobonus

di Cinzia De Stefanis

Gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, per beneficiare della detrazione fiscale fino all’85%, necessitano di un’asseverazione di un tecnico abilitato. Oppure quest’ultima può essere sostituta dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Per accedere all’ecobonus del 50% per le schermature solari gli immobili devono essere «esistenti», ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso. E in regola con il pagamento di eventuali tributi. Sono queste solo alcune delle novità, che emergono dai quattro vademecun di Enea (aggiornati al 9 gennaio 2020) sull’accesso all’ecobonus. L’agevolazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata istituita con la legge n. 296/2006. Poi, in seguito alla pubblicazione della legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017), le detrazioni sono state prorogate, in un range dal 50% al 65%, fino al 31/12/2018. E per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, nelle diverse misure del 65%, 70%, 75%, 80% e 85%, fino al 31/12/2021.


Scheda descrittiva intervento. Per usufruire dell’ecobonus va inviata la «scheda descrittiva dell’intervento», relativo all’anno in cui i lavori sono terminati. L’invio va fatto entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il sito web: https://detrazionifiscali.enea.it/. La scheda va redatta e firmata da un tecnico abilitato: un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito iscritto al proprio albo professionale.


Caldaie a biomasse. I tecnici Enea ricordano che è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1/1/2018 al 31/12/2019, per un massimo di 30.000 euro per unità immobiliare. Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. L’intervento può configurarsi come una sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come una nuova installazione, sugli edifici esistenti. Possono essere agevolate le seguenti spese:


– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; 


– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;


– spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.


Serramenti e infissi. Per usufruire del bonus fiscale del 50% l’intervento di posa in opera della nuova finestra configurarsi come la sostituzione di elementi già esistenti e/o delle sue parti (e non come una nuova installazione). L’opera deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati e deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato nella tabella 2 del dm 26 gennaio 2010.


Schermature solari e chiusure oscuranti. È possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dall’1/1/2018 al 31/12/2018, per un massimo di 60 mila euro per unità immobiliare. Le spese ammissibili all’ecobonus sono: 


– la fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti; 


– l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; 


– le opere provvisionali e accessorie; 


– le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. 


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