Iva, crediti potenziali in chiaro

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di Franco Ricca

Èil quadro VQ la principale novità del modello Iva 2020. Serve innanzitutto a evidenziare i «crediti potenziali», che non possono essere fatti valere a causa della presenza, per lo stesso anno d’imposta, di debiti periodici non saldati. Ma serve soprattutto a dare conto della maturazione, e quindi dell’utilizzabilità, di tali crediti, a seguito del successivo pagamento dei debiti pregressi. E poiché tali debiti possono essere saldati anche ratealmente, nell’arco di più anni, la compilazione del quadro VQ può protrarsi a lungo e diventare via via più complessa con l’evolversi della situazione, essendo necessario monitorare ciascun credito potenziale fino alla sua trasformazione in credito effettivo. Se si aggiunge l’eventualità che il contribuente venga a trovarsi nella stessa situazione per più anni d’imposta, è facile immaginare come la compilazione del nuovo quadro potrà diventare un’operazione assai laboriosa. Senza dire delle ulteriori complicazioni derivanti dall’eventuale intreccio con trasformazioni soggettive (incorporazioni societarie, conferimenti di aziende ecc.) e con la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. 


Origine e funzione del quadro VQ. L’istituzione del quadro VQ nella dichiarazione Iva 2020 porta a termine la revisione delle procedure avviata con l’introduzione, nel 2017, delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche, che permettono all’amministrazione finanziaria di riscuotere direttamente l’imposta periodica dovuta in base alle predette comunicazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del dpr n. 633/72. Di conseguenza, la dichiarazione annuale Iva 2018 è stata modificata allo scopo di consentire al contribuente di scomputare, in sede di liquidazione definitiva, l’imposta periodica dovuta anche se non versata. Così procedendo, però, la dichiarazione annuale poteva evidenziare a saldo un credito d’imposta, legittimamente riportabile e compensabile, pur in presenza di debiti periodici non pagati (oggetto delle autonome iniziative di riscossione da parte dell’amministrazione). Nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione Iva 2019 è stato quindi introdotto un correttivo, precisando che qualora la liquidazione definitiva dell’anno, sviluppata nel quadro VL, chiuda con un credito (rigo VL33), in presenza di omessi versamenti periodici occorre procedere alla liquidazione senza tenere conto dei versamenti omessi, ma soltanto dell’Iva periodica effettivamente versata prima della presentazione della dichiarazione; nel caso in cui questo ricalcolo conduca a un risultato negativo, in quanto l’importo dei versamenti non effettuati supera il credito del rigo VL33, il rigo stesso non dovrà essere compilato, per cui la dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito.


Ottenuto così l’obiettivo di evitare di generare crediti «allo scoperto», si è posto però il problema della successiva emersione e del recupero dei crediti «oscurati», una volta che i debiti periodici siano stati pagati. Una soluzione poteva essere la presentazione di dichiarazioni integrative per l’anno d’imposta interessato, anche in serie, nel caso di pagamenti rateizzati. L’Agenzia ha optato invece per un’altra soluzione, che evita l’adempimento della dichiarazione integrativa, ma è comunque laboriosa, soprattutto perché i pagamenti di debiti pregressi non si trasformano automaticamente in crediti scomputabili, ma solo per la quota che residua dopo l’eventuale copertura di Iva a debito, ragion per cui occorre comunque riliquidare, in sostanza, il quadro VL originario, anche ripetutamente, sebbene all’esterno della dichiarazione, seguendo le formule indicate nelle istruzioni del nuovo quadro VQ. 


La compilazione del quadro VQ. Il quadro VQ si compone di cinque righi (da VQ1 a VQ5), di identico contenuto, che consentono di riportare le informazioni fino a cinque periodi d’imposta differenti (se necessario, si dovranno utilizzare moduli aggiuntivi). Ciascun rigo si compone di dieci campi (o colonne). Tralasciando i campi 8, 9 e 10, da compilare per segnalare condizioni soggettive particolari, nei primi sette campi occorre indicare le seguenti informazioni:


– nel campo 1, l’anno d’imposta interessato, al quale si riferiscono i dati dei campi successivi;


– nel campo 2, la differenza (se positiva) tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione;


– nel campo 3, la differenza (se positiva), tra il «credito potenziale» (che si sarebbe generato se l’Iva periodica fosse stata versata entro la presentazione della dichiarazione) e quello effettivamente indicato nel rigo VL33 della dichiarazione annuale in ossequio all’obbligo di non tenere conto dei versamenti non effettuati. Il «credito potenziale», se positivo, deve essere indicato in ogni caso; questo in modo da permettere, come già detto, la segnalazione di tale credito, anche quando non ancora utilizzabile; 


– nel campo 4, l’ammontare dell’Iva periodica versata, a seguito di comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, risultante dalla somma dei versamenti indicati nei campi 4, 5 e 6 del quadro VQ del modello precedente. Questo campo non può essere compilato nella dichiarazione Iva 2020, non potendo verificarsi l’ipotesi considerata, ma diventerà operativo solo dall’anno prossimo; 


– nel campo 5, l’ammontare dell’Iva periodica versata, a seguito della comunicazione di irregolarità (la sola quota dell’imposta versata con codice tributo 9001) nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2019 


– nel campo 6, l’ammontare dell’Iva periodica versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione per il 2019


– nel campo 7, l’importo del credito derivante per effetto dei versamenti indicati nelle colonne 5 e 6, che scaturisce dalla formula indicata nelle istruzioni. Tale importo rappresenta il credito maturato, da riportare nel nuovo rigo VL12 in sede di definitiva liquidazione dell’imposta dovuta per l’anno. 


I campi 5, 6 e 7 non devono essere compilati se l’anno indicato nel campo 1 è il 2019, non potendo le ipotesi considerate verificarsi con riferimento allo stesso periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione. Vediamo due esempi nella tabella in pagina.