Cartella impugnata bypassando i termini
Debora Alberici
La cartella di pagamento è impugnabile opponendo in giudizio l’errore commesso nella dichiarazione dei redditi. Ciò anche se è spirato il termine ultimo per le modifiche. Lo ha sancito la Cassazione che, con l’ordinanza 1862 del 28/1/2020, ha accolto il ricorso di una società. Per i Supremi giudici, ecco il leitmotive di tutto il documento, è la prevalenza del principio costituzionale di capacità contributiva. Per il Collegio, insomma, la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Infatti, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Del resto una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacita contributiva di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. In altre parole, spiega ancora la Cassazione, «in tema di imposte sui redditi il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori. Inoltre, la possibilità per il cittadino di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria, e anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione – fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

