Ape, comunicazioni stringenti
di Fabrizio G. Poggiani
Per la mancata presenza dell’Attestato di prestazione energetica (Ape) dell’edificio o della relativa dichiarazione nell’ambito delle compravendite e delle locazioni, il pagamento delle sanzioni non esclude l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica (Ape) entro quarantacinque giorni.
Questa la novità prevista dallo schema di decreto legislativo, recante l’attuazione della direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo, che modifica le precedenti direttive n. 2010/31/Ue, in tema di prestazione energetica nell’edilizia, e n. 2012/27/Ue, sull’efficienza energetica.
Si evidenzia che l’Attestato di prestazioni energetiche (Ape) è un documento indicante le caratteristiche energetiche di edifici o di unità immobiliari richiesto, a partire dal 2013, dall’art. 6 del dlgs 192/2005 che disciplinava l’Attestato di certificazione energetica (Ace).
Il proprietario di un immobile, pertanto, è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne siano già dotati.
In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; le linee guida nazionali, relative a tale attestazione della prestazione energetica, sono contenute nel dm 26/06/2015 del ministero dello sviluppo economico.
Si ricorda, infatti, che, per effetto delle modifiche apportate dal comma 7, dell’art. 1, del dl 145/2013 all’art. 6 richiamato, in caso di mancata allegazione dell’attestazione agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma si rende applicabile una sanzione amministrativa.
Il comma 3, dell’art. 6 del dlgs 192/2005 è stato, quindi, modificato e, pur confermando l’obbligo di inserimento, nei contratto di compravendita a titolo oneroso e alle locazioni di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione (quindi, con esclusione degli atti a titolo gratuito e i comodati) di una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’obbligo di allegazione di una copia dell’Attestato di prestazione energetica, il pagamento delle sanzioni per le violazioni di omessa dichiarazione e di allegazione non esenta comunque le parti dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Si confermano, inoltre, le sanzioni che, in caso di omessa dichiarazione o allegazione, che sono dovute in solido e in parti uguali dalle controparti, nella misura da euro 3 mila a euro 18 mila ovvero da euro mille a euro 4 mila per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la stessa deve essere ridotta alla metà.
L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, procede, grazie alla registrazione dei contratti nel sistema informativo, all’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio, di cui alla legge 689/1981 e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione.

