Casa esentassa solo se l’ex è affidatario
La dimora familiare (in senso stretto) non è esente quando non ci sono figli
La nuova Imu modifica radicalmente l’applicazione dell’imposta in caso di separazione. Mentre nella vecchia Imu era prevista l’assimilazione ex lege all’abitazione principale della casa coniugale «assegnata al coniuge» con provvedimento del giudice della separazione, ora il riferimento è alla «casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso».

La nuova formulazione pone due interrogativi: a) se, in assenza di figli, l’assegnazione della casa familiare da parte del giudice modifichi comunque la soggettività passiva, attribuendola all’assegnatario, oppure se si applicano le regole ordinarie; b) se la disciplina in esame si applica anche nel caso in cui venga assegnata un’abitazione diversa da quella già adibita a dimora familiare, scelta ad esempio tra quelle in proprietà di uno dei coniugi. Il Dipartimento delle finanze ha risposto ad entrambi gli interrogativi.

Nell’ipotesi di assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge in assenza di figli, a differenza del passato, non potrà operare l’assimilazione all’abitazione principale, stante il fatto che la norma è di carattere agevolativo, e quindi di stretta interpretazione, e fa riferimento solo alla figura del «genitore affidatario».

Per quanto riguarda l’immobile oggetto di assimilazione, il Mef precisa che la norma fa riferimento alla «casa familiare», identificabile, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambiente domestico, e quindi, nel «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare». Il Mef precisa che se il giudice individua con proprio provvedimento una diversa «casa familiare», il Comune non è legittimato a disconoscere l’agevolazione.