Riclassamenti, 
la coerenza è d’obbligo

Il nuovo classamento di un immobile, ottenuto successivamente a procedura Docfa, può essere efficacemente contestato dal contribuente qualora, previa ricostruzione dei fatti, eccepisca tutte le incongruenze e le erronee verifiche commesse dell’Ufficio del territorio, in modo particolare allorquando quest’ultimo abbia assunto a comparazione beni immobili «non coerenti». Sono le osservazioni in base alle quali, nella sentenza n. 2380/02/2019, la Ctp di Salerno dirimeva una controversia relativa a un avviso di accertamento catastale inviato dall’Agenzia delle entrate di Salerno a un contribuente persona fisica. Quest’ultimo, nella fattispecie, riceveva un avviso di accertamento catastale in cui veniva assegnato un nuovo classamento, in seguito a procedura Docfa, all’unità immobiliare di sua proprietà. Egli eccepiva, attraverso la ricostruzione dei fatti, che la verifica della categoria immobiliare era errata in quanto l’Ufficio non aveva considerato né l’anno di costruzione né la mancanza di finiture di pregio e aveva usato come termini di paragone immobili incongruenti e non paragonabili con il bene in questione. Contestava, inoltre, le risultanze della consulenza tecnica di parte e l’assoluta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento ricevuto. L’Agenzia, costituendosi in giudizio, contestava quanto dichiarato dal contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso, ma la controparte, con apposite memorie illustrative, insisteva sulle proprie argomentazioni. I giudici salernitani osservavano che la valutazione effettuata era priva di elementi che permettessero un raffronto coerente con l’immobile oggetto di verifica. Sottolineavano, inoltre, che la motivazione integrativa in sede di controdeduzioni non può essere validamente considerata ai fini del giudizio, poiché verrebbe meno il diritto alla difesa da parte del contribuente. In base all’art. 7, legge 212/2000 l’obbligo di idonea e completa motivazione garantisce al contribuente il pieno e immediato diritto di difesa e tale motivazione non può essere integrata successivamente all’instaurazione del giudizio di impugnazione. In particolare, infatti, nonostante la perizia di parte pubblica, l’ufficio non dava conto nel motivare il nuovo classamento, della coerenza tra gli immobili utilizzati a fini comparativi e quello oggetto di rideterminazione, né delle caratteristiche proprie dello stesso. Suffragando la propria decisione anche sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale (sent. 2382/2018), il collegio accoglieva il ricorso del contribuente.
Nicola Fuoco
… Concludeva chiedendo l’annullamento dell’atto. Spese vinte. Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l’Ufficio contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte al pagamento delle spese di lite opportunamente maggiorate per la refusione delle spese del procedimento di mediazione.
Successivamente il ricorrente illustrative attraverso le quali controparte, insistendo per le conclusioni presentava apposite memorie replicava alle eccezioni di proprie argomentazioni e conclusioni (…).
Osserva il Collegio che la parte ha ampiamente dimostrato la correttezza del proprio comportamento.
Al riguardo osserva che, a parte le risultanze della perizia tecnica di parte, dalla motivazione di cui all’impugnato atto emerge che il classamento attribuito scaturisce dalla comparazione del bene con altri aventi analoghe caratteristiche.
Al riguardo osserva che alcun elemento viene fornito dall’Ufficio per valutare:
l. la coerenza dei beni utilizzati a fini comparativi benché ricadenti in fogli catastali diversi tra loro;
2. le caratteristiche considerate ai fini della valutazione catastale.
Osserva, altresì, che la motivazione non può essere integrata in sede di controdeduzioni altrimenti verrebbe menomato il diritto alla difesa da parte del contribuente.
Infatti, l’Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite, atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.
L’obbligo di idonea e completa motivazione, previsto dall’articolo 7 della legge numero 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cfr. Cassazione, sentenza numero 2382 del 2018).
Quanto esposto rende superfluo l’esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Evidenti ragioni di equità e di giustizia sostanziale consigliano comunque la compensazione delle spese di lite…