Isa professionisti: meno rischi

di Andrea Bongi

Per commercialisti e consulenti del lavoro scende il rischio anomalia Isa. Nel nuovo modello BK05U, versione evoluta del precedente AK05U, si riducono infatti di molto le fattispecie in grado di far scendere in campo gli indicatori specifici di anomalia. In compenso molte delle circostanze che generavano tali incongruenze sono ora inserite nelle variabili di calcolo degli indicatori elementari di affidabilità. L’evoluzione del modello ha comportato anche la riduzione del numero di gruppi omogenei (c.d. modelli di business) nel quale verranno raggruppati i professionisti ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale per l’annualità 2019.


Nonostante le suddette modifiche sono ancora molte le criticità nascoste nelle pieghe delle oltre 60 pagine della nota metodologica che illustra il funzionamento dei nuovi indicatori. Prima fra tutte la complessità delle variabili e la presenza di alcuni valori soglia delle prestazioni su base provinciale, relative ad attività per le quali il professionista non ha alcun potere contrattuale. 


Il nuovo modello Isa dei commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, fa parte della schiera di indicatori revisionati con effetto dal 1° gennaio 2019 da parte del decreto ministeriale 24 dicembre 2019. 


Scorrendo le note metodologiche del nuovo BK05U si nota infatti una riduzione drastica degli indicatori elementari di anomalia che passano dai 67 presenti nella prima versione del modello (AK05U) a 21. Si riduce anche il numero dei modelli di business (c.d. MoB) che passano dai 10 della precedente versione del modello Isa, ai sette del nuovo BK05U. La riduzione dei gruppi omogenei nei quali i professionisti vengono inseriti dall’applicativo software di calcolo del punteggio sintetico di affidabilità fiscale, lascia intravedere un’operazione di riassetto e di razionalizzazione dei modelli di business. Nella formazione dei nuovi sette gruppi omogenei è stato utilizzato un campione di circa 80mila soggetti esercenti le attività professionali gestite dal nuovo modello BK05U. Scorrendo i nuovi modelli di business balzano agli occhi la scarsa rappresentatività del campione utilizzato per il MoB 6 relativo ai professionisti che erogano servizi di consulenza del lavoro (soltanto 299 soggetti) e la circostanza che il maggior numero di professionisti (oltre 23 mila) sia inserito nel MoB 3 relativo ai soggetti che svolgono attività diversificate (c.d. non specializzati). 


Sul fronte della metodologia di calcolo restano invece confermati i tre indicatori elementari di affidabilità già utilizzati nella prima versione del modello, ovvero: Compensi per addetto; Valore aggiunto per addetto e Reddito per addetto.


Come accennato sono invece molte le novità nell’ambito degli indicatori di anomalia che potranno scendere in campo nella determinazione del punteggio sintetico del modello BK05U.


Confrontando le note metodologiche delle due versioni del modello Isa dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, si scopre infatti che sono stati soppressi tutti gli indicatori di anomalia di natura specifica che nell’anno 2018 scendevano in campo in presenza di scostamenti negativi fra i compensi medi percepiti per alcune prestazioni e le tariffe soglia misurate dal modello su base provinciale.


Nel nuovo BK05U, al pari di altri modelli evoluti per le attività professionali, le tariffe su base provinciale verranno utilizzate dal software di calcolo non più per generare una specifica anomalia, ma piuttosto quale fattore rilevante per il calcolo degli indicatori elementari di affidabilità. Ovviamente il contributo sarà negativo ogni volta in cui il software intercetterà un compenso più basso rispetto a ai valori soglia a livello provinciale per singola tipologia di attività esercitata.


Tra le altre novità del modello BK05U relative agli indicatori di anomalia meritano di essere segnalate anche le soppressioni di quelli relativi all’incidenza degli interessi passivi e del reddito negativo per più di un triennio.


Tornando alle tariffe minime su base provinciale (elencate nell’allegato 45.e della nuova nota metodologia) si nota come non siano state corrette alcune anomalie già oggetto di segnalazione nella prima stagione di applicazione del modello AK05U. Il riferimento è ai valori soglia relativi alle prestazioni di «revisione contabile in Enti pubblici» e di «procedure concorsuali». Si tratta di attività per le quali il professionista non ha alcun potere contrattuale essendo il suo compenso pattuito dall’ente pubblico o dal magistrato. Anche nella nuova versione evoluta potranno dunque manifestarsi drastiche riduzioni del punteggio finale in presenza di compensi stabiliti in misura inferiore rispetto alle relative soglie minime previste nel modello.