Al fisco dieci anni 
per ripetere il credito

Dario Ferrara

L’amministrazione finanziaria ben può contestare il credito d’imposta rivendicato dal contribuente anche se sono scaduti i tempi per l’accertamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento. E ciò perché i termini di decadenza operano per i crediti del fisco e non per i suoi debiti verso i privati. Il tutto anche quando il bonus non deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi, come nel caso dei crediti d’imposta per dividendi regolati dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Niente rimborso al trustee del Regno unito di Gran Bretagna, poi, se non è possibile individuare l’effettivo beneficiario dei dividendi. È quanto emerge dall’ordinanza 2617/20, pubblicata il 5 febbraio dalla sezione tributaria della Cassazione. 


Bocciato il ricorso proposto dalla banca inglese in qualità di trustee: diventano definitivi il disconoscimento del credito d’imposta nei confronti della contribuente per tutte le annualità e l’obbligo di restituzione degli oltre 25 mila euro versati a suo tempo dall’amministrazione. Il fatto che l’erario possa disconoscere il credito oltre i termini decadenziali dell’accertamento non lascia senza difesa il contribuente: l’interessato ben può impugnare il silenzio dell’amministrazione che non dà seguito alla sua istanza di rimborso ottenendo che un giudice emetta una sentenza sul punto. Il diritto al rimborso del contribuente è soggetto soltanto all’ordinario termine di prescrizione decennale, anche se il fisco può sempre opporre eccezioni all’istanza. Ma attenzione: l’amministrazione a sua volta può emettere il provvedimento per ripetere quanto versato a titolo di rimborso entro il termine decennale che decorre dall’esecuzione dei pagamenti parziali, come in ogni caso di pagamento indebito. 


Sbaglia la Ctr quando afferma che la convenzione tra Italia e Regno Unito non si applicherebbe tout court al trust. Coglie invece nel segno quando sottolinea le differenze fra Paesi di common law e civil law. Il trustee avrebbe dovuto chiarire se appartiene a un trust trasparente o opaco in modo da far identificare il beneficiario dei dividendi: non facendolo viene meno a un requisito indicato per il riconoscimento del credito d’imposta.