Al beneficio basta il possesso

Da ItaliaOggi di Antonio 
Ciccia Messina

Anche il futuro acquirente, se è già nel possesso dell’alloggio oggetto del preliminare d’acquisto, può fruire del bonus facciate. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nel vademecum diffuso nei giorni scorsi (insieme con la circolare n. 2/2020) in merito all’agevolazione per dare lustro agli edifici. Il fascicolo illustrativo spiega le caratteristiche dello sconto fiscale, che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. Un aspetto della disciplina, forse il più importante, è quello soggettivo. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Più in dettaglio il vademecum attesta che per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta a pena di responsabilità penale). Si tratta, quindi, di un doppio requisito: avere sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e possedere/detenere a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. A questo ultimo proposito integra il requisito soggettivo il possesso in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Allo stesso modo può beneficiare del bonus chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato: questi detentori devono, però, essere muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. La platea dei soggetti ammessi al beneficio è estesa anche a chi ha stipulato un compromesso e quindi non ha un diritto reale. Nel caso di un contratto preliminare di vendita, il futuro acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. 


Può, infine, richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. La qualifica dei soggetti beneficiari subisce un ulteriore estensione e ciò per effetto di un legame di coniugio, unione civile, parentela, affinità o di convivenza. A condizione che paghino il conto, vanno ad avvantaggiarsi del bonus i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (tra questi il coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e anche i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. Allo status soggetti si aggiunge il requisito della convivenza, che deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori. Nell’ottica della maggiore estensione del bonus, le spese possono concernere interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale si attua la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili non a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli strumentali a una attività.