Bonus facciate, decisivo dove l’immobile è costruito
Andrea Bongi
Ubicazione dell’immobile decisiva per usufruire del nuovo bonus facciate. Il maxi sconto fiscale pari al 90 per cento delle spese sostenute, potrà essere infatti utilizzato soltanto nei casi in cui i lavori di rifacimento delle facciate riguardino beni immobili ubicati nelle zone A e B del decreto ministeriale n.1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Più ampia invece la platea dei soggetti che potranno accedere al nuovo bonus introdotto dalla legge di bilancio 2020. Lo sconto potrà essere infatti utilizzato sia dai proprietari che dagli utilizzatori degli immobili, siano essi persone fisiche che imprese.
Il beneficio fiscale, almeno per ora, è limitato alle spese sostenute nell’anno 2020 e non sono previsti tetti massimi per i singoli interventi. La detrazione fiscale collegata al nuovo bonus facciate sarà dunque utilizzabile sia dai soggetti Irpef che dai soggetti Ires e verrà spalmata in dieci quote annuali costanti a partire dall’anno 2020 di realizzazione degli interventi.
Sono queste, in linea generale, le caratteristiche della nuova detrazione fiscale sugli immobili precisate sia nella circolare n.2/e diffusa dall’Agenzia delle entrate dello scorso 14 febbraio 2020 e sia nell’annessa guida al bonus facciate, disponibile sul sito internet dell’agenzia.
Sono dunque l’ubicazione dell’immobile e le tipologie di interventi sullo stesso che possono godere del nuovo beneficio fiscale che stanno creando le maggiori difficoltà operative.
Come ricorda la guida operativa dell’Agenzia delle entrate, la prima verifica da effettuare riguarda proprio l’esatta ubicazione dell’immobile. Perché sia possibile beneficiare del nuovo bonus è infatti necessario che l’edificio sia ubicato nelle citate zone A o B del territorio comunale o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In linea generale la zona A riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona B del territorio invece si riferisce ad aree totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Per quanto riguarda invece la tipologia degli interventi agevolabili questi, in linea generale, consistono nel recupero o nel restauro della facciata esterna dell’edificio.
Più in dettaglio il nuovo bonus pari al 90% delle spese sostenute, può essere usufruito in relazione ad interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura nonché sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Dal punto di vista soggettivo i documenti di prassi amministrativa sopra richiamati ricordano che possono accedere al nuovo bonus tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dei lavori. Alla luce di tali considerazioni potranno accedere all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Attenzione: come per gli altri bonus fiscali sugli immobili anche per il nuovo bonus facciate le spese per i lavori effettuati dovranno essere sostenute tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti sia la causale del versamento che il codice fiscale del beneficiario della detrazione nonché il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico

