L’iter per non fare passi falsi
Pagamenti mediante bonifico dal quale risultino causale, codice fiscale del beneficiario e numero di partita Iva del fornitore, indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’agevolazione, conservazione delle ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili e copia della delibera assembleare qualora gli interventi riguardino parti comuni di edifici residenziali. Sono questi, in breve, alcuni degli adempimenti da porre in essere per evitare un possibile disconoscimento del bonus facciate da parte del fisco.
Adempimenti delle persone fisiche. Le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) sono chiamate a porre estrema attenzione nelle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento fiscale. Innanzitutto le modalità di pagamento: come per l’ecobonus e per il bonus casa è previsto, anche in questo caso, il cosiddetto bonifico parlante (cui la banca applicherà la ritenuta di acconto dell’8%). La circolare prevede espressamente che il bonifico, bancario o postale, debba contenere la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale è effettuato. Considerando che la modulistica non è ancora adeguata con la nuova causale relativa al «bonus facciate», sarà comunque possibile utilizzare i bonifici parlanti utilizzati per l’ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Altro aspetto formale su cui bisogna porre attenzione è la compilazione del modello unico. Andranno infatti indicati non solo i dati catastali identificativi dell’immobile ma anche, qualora i lavori fossero eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. Ancora, andrà comunicato da un lato alla Asl competente, in maniera preventiva, l’inizio lavori qualora tale comunicazione sia obbligatoria in base alle disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri e, dall’altro, andranno richieste (sempre prima dell’inizio lavori) al comune le abilitazioni necessarie sulla base della tipologia dei lavori da realizzare. Infine, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, sarà necessaria una dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Veniamo ora alla documentazione che va conservata e, se del caso, esibita in seguito a controlli. Innanzitutto andranno conservate tutte le fatture e le relative ricevute del bonifico di pagamento (bonifici eseguiti con le modalità descritte sopra). Nel caso in cui l’agevolazione si riferisca ad immobili non ancora censiti, andrà conservata copia della domanda di accatastamento. Qualora invece oggetto del bonus facciate sia una parte comune di edifici residenziali, andrà conservata copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese valida in quel momento. Infine, la circolare precisa espressamente che andranno conservate le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili qualora dovute.
Adempimenti in caso di interventi di efficienza energetica. Nel caso in cui l’intervento sulla facciata esterna sia influente da un punto di vista termico o interessi più del 10% dell’intonaco, oltre agli adempimenti sopra descritti se ne aggiungeranno degli altri tipici della riqualificazione energetica. Stiamo parlando, nello specifico, di due ulteriori adempimenti e di una comunicazione. Il primo adempimento si riferisce all’acquisizione e alla conservazione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati rispetto ai requisiti tecnici richiesti. Tale asseverazione può anche essere sostituita con quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto. Il secondo riguarda invece l’attestato di prestazione energetica (Ape) che dovrà essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e per ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali. Per quanto riguarda invece la comunicazione, così come previsto per gli interventi da ecobonus, dovrà essere inviata all’Enea, entro i successivi 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Adempimenti dei titolari di reddito d’impresa. Tutti gli adempimenti previsti per le persone fisiche e tutta la documentazione da conservare sono validi anche per i titolari di reddito d’impresa con un’unica differenza: non è obbligatorio il pagamento mediante bonifico in quanto il momento dell’effettivo pagamento è irrilevante valendo, per tale categoria di contribuenti, il principio di competenza economica e non quello di cassa. Andranno inoltre rispettati gli ulteriori adempimenti descritti nel precedente paragrafo qualora l’intervento sia influente da un punto di vista termico o interessi più del 10% dell’intonaco del bene.

