La Tasi maggiorata perde i capannoni
Aliquota inapplicabile anche su immobili merce e case di lusso
Dalla settimana sono arrivate una notizia buona e una cattiva sul fronte dei tributi locali.

Quella buona è rappresentata dal chiarimento fornito dal Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 1/DF in merito alle delibere relative alle aliquote Imu 2020.

Il problema nasce dal fatto che il comma 756 prevede dal 2021 una limitazione al potere discrezionale di scelta delle aliquote. I Comuni potranno scegliere tra le casistiche predeterminate con un prospetto che dovrà essere approvato dal Mef entro il 29 giugno. E fin qui nessun problema.

Il successivo comma 757 prevede però che anche nell’ipotesi in cui il Comune non intenda diversificare le aliquote, le delibere devono essere redatte accedendo al prospetto che sarà pubblicato sul sito delle Finanze. La norma precisa che il prospetto forma parte integrante della delibera stessa; la delibera senza il prospetto è priva di effetti.

Il problema è che risulta evidente che il comma 757 si pone in continuità col comma 756, ma il mancato riferimento all’anno di applicazione di questa nuova modalità di redazione della delibera ha creato non pochi dubbi per quei Comuni che devono approvare il bilancio entro il prossimo 31 marzo, anche se invero il termine di approvazione delle aliquote per il 2020 è fissato al 30 giugno, termine quindi svincolato da quello di approvazione del bilancio comunale.

Siccome il rischio era enorme (una delibera di fatto inefficace) il chiarimento ministeriale è risultato quanto mai opportuno, sia in termini di tempistica, visto l’avvicinarsi del 31 marzo, sia in termini di contenuto, perché la lettura offerta dal Mef è pienamente condivisibile.

La cattiva notizia è che non è passato nella legge di conversione del decreto Milleproroghe l’emendamento volto a risolvere un pasticcio normativo.

Si è detto da più parti che l’unificazione dell’Imu e della Tasi non avrebbe comportato un aumento della pressione fiscale, ma nemmeno una perdita di gettito da parte dei Comuni.

L’attuale formulazione del comma 755 che ha l’evidente scopo di recuperare nella nuova Imu la maggiorazione dello 0,8 per mille presente nella Tasi – sempre a condizione che il Comune avesse annualmente confermato espressamente, con specifica delibera, la maggiorazione fin dall’anno 2015 – non raggiunge però l’obiettivo, perché il comma rinvia solo agli immobili di cui al comma 754, che quindi possono avere un’aliquota massima dell’1,14 per cento, ovvero agli immobili facenti parte della categoria “altri fabbricati”.

In questa categoria non rientrano i fabbricati di categoria D (comma 753), gli immobili merce (comma 751) e le abitazioni di lusso (comma 749).

La possibilità di non applicare la maggiore dello 0,8 per mille soprattutto sui capannoni determina una rilevante perdita di gettito, che non sarà facile da ripianare, posto che tutte le amministrazioni interessate dal problema facevano affidamento alla legge di conversione del Milleproroghe.

Certo, c’è tempo fino al 30 giugno per trovare una soluzione normativa che consenta di deliberare la maggiorazione nella stessa misura dell’anno scorso e per gli stessi oggetti imponibili, ma il bilancio deve essere approvato entro il 31 marzo, e quindi gli enti che avevano fatto affidamento sull’emendamento devono ora rifare velocemente i conteggi per trovare una nuova quadratura del bilancio.

Non c’è che dire, un inizio col botto.