Saldo e stralcio e pace fiscale, le rate slittano a giugno
Dopo la sospensione di pagamenti e adempimenti arriva anche quella della rottamazione ter e del cosiddetto saldo e stralcio.


Grazie alle novità previste dal decreto legge c.d. Covid-19 per le persone fisiche e anche per i soggetti diversi della persone fisiche residenti in zona rossa, viene posticipato al 1 giugno 2020 (essendo il 31 maggio domenica) il pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio scorso (saldabile comunque entro il termine lungo del 4 marzo 2020) e anche della rata del saldo e stralcio con scadenza 31 marzo 2020.


Rientrano nella proroga sia la rata della rottamazione ter di cui articolo 3, commi 2, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sia quella relativa al condono delle risorse proprie Ue sia il ripescaggio dei rottamati ex articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.


Senza il differimento del versamento delle rate scadute ed in scadenza, i contribuenti in zona rossa avrebbero rischiato di perdere i benefici dei due condoni il cui perfezionamento è legato all’integrale e tempestivo versamento delle singole rate.


La definizione agevolata, meglio nota come rottamazione, al suo terzo atto, prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.


Il saldo e stralcio invece, riservato esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica con Isee sotto i 20 mila euro, concede ai fruitori, oltre allo taglio di sanzioni e interessi, anche uno sconto sul tributo dovuto variabile a seconda dell’Isee del nucleo familiare.


Sospesi inoltre, sempre per soli residenti nelle zone rosse, i pagamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, avvisi di addebito dell’Agenzia delle entrate Riscossione, atti di accertamento dell’Agenzia delle dogane, avvisi di accertamento e avvisi Tari.


Secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48 gli adempimenti e i versamenti oggetti di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.


Congelato anche il versamento delle ritenute dei dipendenti. Con comma 3 dell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 48, viene di fatto congelato anche il versamento delle ritenute d’acconto trattenute ai dipendenti. 


Secondo quanto disposto infatti, i sostituti d’imposta avente sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni maggiormente colpiti dell’emergenza dal virus Covid-19, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato (21 febbraio e il 31 marzo). Le ritenute sospese sono quelle di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successiva modificazioni.


Interessati alla sospensione sono i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.