Mutuo con clausola abusiva, il giudice ridetermina il tasso
La Corte Ue: garantire condizioni contrattuali nel rispetto della buona fede
Nel caso deciso non era possibile la sostituzione con un’altra disposizione
I giudici nazionali, accertato il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario, devono sostituire i criteri fissati nel contratto e calcolare diversamente gli interessi dovuti. A condizione, però, che il contratto non possa avere effetto a causa dell’eliminazione della clausola e che il consumatore potrebbe avere conseguenze particolarmente pregiudizievoli. È una sentenza nel segno della tutela dei consumatori quella depositata ieri dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-125/18 con la quale è stato chiarito il margine di intervento del giudice nazionale al quale è riconosciuto un potere sostitutivo per risolvere la questione legata alla determinazione del tasso di interesse.
È stato il Tribunale di primo grado di Barcellona (Spagna) a chiedere l’intervento degli eurogiudici prima di risolvere la questione al centro del ricorso di un consumatore che aveva stipulato, con un istituto di credito, un contratto di mutuo per l’acquisto di un’abitazione. Nel contratto era stata inclusa una clausola in base alla quale il tasso di interesse variava in funzione dell’indice di riferimento delle casse di risparmio spagnole. Il consumatore si era rivolto al giudice nazionale sostenendo il carattere abusivo della clausola perché l’indicizzazione portava a un risultato meno favorevole rispetto a quella calcolata secondo il tasso medio del mercato interbancario europeo (Euribor), utilizzato nella maggior parte dei casi.
Prima di tutto, la Corte Ue ha verificato se la direttiva 93/13, recepita in Italia con dlgs n. 52/96, poi abrogato dal decreto legislativo n. 206/2005, contenente il codice del consumo, fosse applicabile. L’atto Ue, infatti, non si applica alle clausole contrattuali «che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali». Se il diritto interno non fissa un obbligo di applicazione di uno degli indici ufficiali di riferimento, verifica che spetta al giudice nazionale, ma si limita a stabilire le condizioni «che devono essere soddisfatte dagli indici o tassi di riferimento» per il loro utilizzo da parte degli istituti di credito, la direttiva va applicata anche alla clausola controversa. La banca, infatti, avrebbe potuto scegliere un altro sistema per il tasso di interesse. Accertata l’applicazione della direttiva, la Corte ha delineato il perimetro d’azione del giudice nazionale che, per tutelare il consumatore, parte debole del contratto, deve garantire che una clausola contrattuale non oggetto di trattativa individuale non abbia carattere abusivo, verificando il rispetto dei requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. L’obbligo del giudice, che scatta anche se non è stata recepita la norma controversa nel diritto interno, comprende – precisa Lussemburgo – un accertamento sulla conformità della clausola all’obbligo di trasparenza che deve «non solo essere intellegibile sui piani formale e grammaticale», ma anche consentire a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere le modalità di calcolo, valutandone le conseguenze economiche. Non solo. Per la Corte, il giudice nazionale deve anche tenere conto della comunicazione resa dall’istituto bancario, verificando la trasmissione di informazioni sull’andamento «nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso». Il giudice nazionale, poi, non solo deve escludere le clausole abusive, evitando ogni effetto vincolante, ma se il contratto viene meno a seguito della soppressione della clausola e questo causa un pregiudizio al consumatore, deve sostituirla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

