Paletti al riclassamento degli immobili

Manifesta un’evidente carenza di motivazione l’avviso di accertamento catastale, rideterminativo in aumento della rendita su un immobile del contribuente, laddove non consideri le manifeste caratteristiche dello stesso di cui necessariamente l’ufficio avrebbe dovuto tener conto, soprattutto a fronte di una perizia giurata pienamente esaustiva sulla completa descrizione dell’immobile. È quanto afferma la Ctr Lazio nella sentenza n. 5369/03/18, con la quale ha fornito una chiara indicazione degli elementi che l’ufficio del territorio deve tener conto nell’effettuare un riclassamento immobiliare. Una società aveva infatti opposto un avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio di Roma aveva proceduto alla revisione parziale del classamento, con aumento di classe, su un locale della stessa situato proprio lungo via Labicana, noto viale in cui ha sede la stessa Commissione tributaria. In primo grado, tuttavia, la parte soccombeva e proponeva quindi appello alla medesima Ctr laziale, la quale nel decisum dava particolare conto di tutte quelle caratteristiche manifestate dall’unità immobiliare che non erano affatto state considerate dall’amministrazione che aveva proceduto alla rideterminazione. Avendo a supporto anche la precisa perizia giurata di parte, la Commissione regionale ha infatti appurato come a prescindere da eventuali comparazioni con immobili similari situati nella medesima zona e relativi alla stessa categoria, l’unità in questione aveva, sia per collocazione che per tratti propri, degli elementi che non potevano non incidere sulla determinazione della classe di appartenenza. Tali caratteristiche, estrinseche e intrinseche, quali il piano seminterrato in cui era posizionata, l’elevato flusso di traffico antistante, il notevole inquinamento acustico e le difficoltà di sosta dei veicoli, erano state invece del tutto trascurate dall’ufficio accertatore, nonostante la chiara descrizione fornita con perizia di parte attraverso anche apposite planimetrie e rilievi fotografici. Ciò, osservavano i giudici, si ripercuoteva su una indubbia carenza di motivazione dell’atto emesso, dal momento che l’ufficio nell’emanarlo non aveva in alcun modo apprezzato nessuno degli elementi che invece riducevano inequivocabilmente il pregio di quel bene immobile. L’appello della contribuente società veniva quindi accolto, ritenendo tuttavia la commissione di dover compensare le spese di giudizio a fronte dell’oscillante orientamento giurisprudenziale che caratterizza il suddetto tipo di impugnative.
Nicola Fuoco
(Omissis) La U. L. spa ha proposto appello per la riforma della sentenza (…) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento catastale n. (…) emesso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale – Ufficio del Territorio, avente a oggetto la revisione parziale del classamento, ai sensi dell’art. 1, comma 335 della legge 311/2004, dell’unità immobiliare sita nel Comune di Roma in via Labicana (…).
L’appellante si duole dell’illegittimità della revisione del classamento, in quanto basata, in sostanza, su valutazioni astratte e senza considerare adeguatamente la situazione concreta dell’unità immobiliare sia intrinseca sia estrinseca. Ritiene pertanto ingiusta la sentenza di primo grado che ha respinto tali doglianze, a sostegno delle quali ha prodotto in appello una perizia giurata, con planimetria, descrizione e illustrazione fotografica dell’unità immobiliare. Più in particolare, secondo l’appellante, il locale in questione non presenta le caratteristiche tipiche di un comune negozio su strada, data la sua collocazione quasi interamente al piano seminterrato, con accesso poco confortevole (…). Trattavasi inoltre di unità immobiliare che si affaccia su una strada (Via Labicana) notoriamente caratterizzata da elevato traffico, inquinamento acustico, e, soprattutto, difficoltà di sosta dei veicoli (…).
L’appello è fondato. L’Ufficio del territorio, nel rideterminare il classamento dell’unità immobiliare in questione, non pare aver tenuto conto di alcune particolarità che ne riducono il pregio, desumibili dalla mappa catastale e dalla documentazione fotografica prodotta appellante.(…)
Queste caratteristiche indubbiamente incidono sulla classe di appartenenza dell’unità immobiliare e sulla rendita catastale, sicché la circostanza che l’Agenzia non ne abbia fatto menzione nel provvedimento, senza d’altra parte contestarne la sussistenza nel corso del giudizio, rende evidente la carenza della motivazione dell’atto impugnato, sotto il profilo della mancata considerazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile certamente influenti sulla determinazione della classe di appartenenza.(…)
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato appare carente di una motivazione riferita alla specifica e concreta situazione dell’immobile oggetto di revisione catastale, per quanto attiene all’aumento della classe di appartenenza da 5 a 6, sicché risultano fondate le censure dell’appellante e va annullato l’atto impugnato.(…)