odimento dell’immobile e fatti illeciti di terzi
godimento dell’immobile e fatti illeciti di terzi Importante decisione della Cassazione (sent. n. 1036/19, inedita) in materia di obbligazioni del locatore. «L’art. 1585, comma 2, cod. civ. che attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino molestie concernenti il godimento dell’immobile, è analogicamente applicabile ai casi in cui il fatto illecito del terzo, che occupi abusivamente l’immobile concesso in locazione, impedisca l’attuazione di tale rapporto, sicché egli può agire direttamente contro l’autore dell’illecito per ottenere la disponibilità del bene e/o per il risarcimento del danno».

