Aree non fabbricabili, no Imu a tutti

Ilaria Accardi

In caso di comproprietà da parte di più soggetti di un’area edificabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale è ancora valida ai fini Imu la finzione giuridica che considera questi terreni non fabbricabili, non solo per i coltivatori diretti (Cd) o imprenditori agricoli professionali(Iap), ma per tutti gli altri comproprietari privi di tale qualifica. 


A ribadire la sussistenza di tale principio nella disciplina dell’Imu è la risoluzione n. 2/DF del 10/3/2020 del dipartimento delle finanze. Il dubbio da cui è originato il quesito rivolto al Mef è nato dalla lettura dell’art. 1, co. 743 dell’art. 1 della l. 160/2019 nella parte in cui precisa che in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta «si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni». È risultato probabilmente poco chiaro come questa disposizione potesse interagire con il comma 741 in base al quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del dlgs 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. A stoppare ogni dubbio interpretativo sono intervenuti i tecnici delle finanze che innanzitutto confermano le conclusioni a cui si era arrivati in precedenza con la vecchia Imu e fanno poi rinvio alla giurisprudenza della Cassazione che da ultimo con sentenza 23591/2019 ha sottolineato che nel caso in cui il terreno in esame posseduto da due soggetti ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione si applica a tutti i comproprietari. Ricorrendo tali presupposti, infatti, si deve prescindere dall’obiettiva potenzialità edilizia del terreno che sconta l’Imu in relazione al suo valore catastale. «La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali». La Corte precisa, infatti, che la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, «avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti». Il carattere oggettivo a cui fa riferimento la Corte è stato, quindi, il principio ispiratore della disposizione del comma 743, che ha dato ad esso veste normativa. Ciò induce, quindi, a ribadire che la nuova norma nulla ha innovato rispetto alla disciplina dell’Imu. A corroborare tale tesi rileva la riflessione che sarebbe del tutto irrazionale avallare la contraria opinione, in quanto si arriverebbe a qualificare il medesimo terreno nello stesso tempo come edificabile o come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti. A creare confusione sulle qualificazioni soggettive ed oggettive ha giocato un forte ruolo l’incrocio di due norme che disciplinano, però, situazioni diverse. C’è, infatti da un lato il co. 741 dell’art. 1, l. 160/2019 che riguarda la qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile ed ha carattere oggettivo. Dall’altro il co. 758, lett. a), art. 1 della stessa legge che introduce agevolazioni di carattere soggettivo, ai fini, però, del calcolo dell’imposta in concreto applicabile; la norma prevede, infatti, l’esenzione dall’Imu a favore dei soli comproprietari Cd o Iap, mentre nei confronti degli altri comproprietari, trova applicazione il comma 746 e quindi il valore dell’immobile, qualificato come terreno agricolo.