Locazioni, il bonus è in salita
di Fabrizio G. Poggiani

Credito d’imposta sulle locazioni, destinato ai piccoli negozianti, di difficile applicazione e determinazione, soprattutto in presenza di canone unico di locazione per più unità, con diversa classificazione catastale. Si ritengono sospesi anche i contributi previdenziali dei titolari delle imprese mentre devono essere pagati, entro il prossimo 20 marzo, le ritenute trattenute sui lavoratori autonomi (legali, commercialisti, consulenti del lavoro e agenti e rappresentanti).


Primi inevitabili problemi applicativi del corposo dl 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/3/2020 n. 18, più noto come «Cura Italia» e contenente le ormai note misure, destinate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento al mese di marzo 2020.


Preso atto di ciò, con particolare riferimento alle misure di natura tributaria a sostegno delle famiglie e delle imprese, si sono evidenziate da subito numerose carenze, sia in ordine alla corretta lettura delle relative norme, sia in relazione alle numerose situazioni in cui versano i contribuenti italiani. Proviamo a rispondere a taluni ricorrenti quesiti pervenuti in redazione.


Domanda. Per quali soggetti scatta la sospensione oltre il 20 marzo?


Si deve far riferimento, innanzitutto, all’art. 61 del decreto e, quindi, chi esercita determinate attività nel comparto turistico (agenzie di viaggio, ristoranti, pub, associazioni), ma anche associazioni e società sportive e trasporto (facoltà, naturalmente) e, per chi non gestisce una delle predette attività, al successivo art. 62, comma 2, se nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro; questi soggetti possono sospendere i versamenti in scadenza a marzo.


Domanda. Ma i versamenti riferiti alle ritenute dei professionisti e degli agenti e rappresentanti, nonché la tassa sui libri sono sospese per le imprese con ricavi sotto i 2 milioni?


No. Le ritenute alla fonte, diverse da quelle su redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 23 del dpr 600/1983 e di lavoro assimilato, di cui all’art. 24 del medesimo decreto, per intendersi quelle identificate con il codice tributo «1040», di cui ai successivi articoli 25 e 25-bis, nonché la tassa annuale sui libri sociali (codice tributo 7085) devono essere pagate, anche da tale soggetto, entro il prossimo 20 marzo.


Domanda. Ma i contributi previdenziali dei titolari delle imprese devono ritenersi sospesi?


Sussiste la perplessità ma si ritiene che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, ancorché non chiaramente esplicitato, debba riguardare anche quelli in scadenza nel medesimo periodo (8/3-31/3), ma che fanno riferimento alla posizione personale dell’imprenditore, obbligatori per gli artigiani e commercianti.


Domanda. Ma è corretto pensare che l’Iva del mese di aprile debba essere versata, paradossalmente, prima di quella di marzo per i soggetti minori?


Premesso il fatto che, anche nel caso della sospensione di cui al comma 2, dell’art. 62 si tratta, allo stato attuale, dei «versamenti in autoliquidazione», quindi esclusi tutti gli altri (come le ritenute di acconto), la norma fa espresso riferimento a quelli che scadono nel lasso temporale tra l’8/3 e il 31/3/2020; pertanto, un contribuente mensile, con un debito da liquidazione Iva relativo febbraio 2020 da versare in questo mese, allo stato attuale e utilizzando la sospensione, procederà anteriormente al pagamento dell’Iva di marzo, rispetto a quella di febbraio.


Domanda. Sono un titolare di una piadineria che resta chiusa al pubblico ma fa consegne a domicilio. Posso beneficiare del credito d’imposta sugli affitti?


Premesso che lo stesso è determinabile per il solo mese di marzo 2020, nella misura del 60%, solo per gli immobili rientranti nella specifica categoria «C/1» e con complicazioni pratiche (assenza di codice tributo e difficoltà nella determinazione in presenza di più unità di diversa categoria e unico canone), si evidenzia che non è fruibile dagli esercenti le attività per le quali è stata garantita l’apertura dal dpcm 11/3/2020 (supermercati, farmacie, lavanderie, pompe funebri – all. 1 e 2) ma risulta spettante, a prescindere, sia per l’imprenditore che è rimasto totalmente chiuso (ristorante, bar, pub, parrucchieri, estetisti e quant’altro), per effetto della restrizione, sia per quello che è rimasto aperto, anche parzialmente, come nel caso della pizzeria che continua a eseguire l’attività di consegna a domicilio o con un servizio da asporto.