Avvisi bonari, stop estensivo
di Fabrizio G. Poggiani
Gli avvisi bonari, alla stessa stregua degli atti derivanti dagli accertamenti con adesione, devono considerarsi sospesi, anche in forza di quella generale dei termini, e dei relativi effetti, prevista per tutti i procedimenti amministrativi. E ciò anche se gli atti risultano pendenti alla data del 23 febbraio scorso, a prescindere o meno dallo specifico richiamo nell’ambito della sospensione inerenti alle specifiche attività degli uffici impositori. Queste le prime possibili indicazioni, in attesa di auspicati chiarimenti delle Entrate, rilevabili dalla lettura combinata del dl 18/2020, più noto come «Cura Italia» e contenente le note misure destinate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il provvedimento necessita, per la concreta applicazione, l’emanazione di necessari chiarimenti anche al fine di definirne la corretta applicazione, stante le numerose indicazioni fornite, molto spesso discordanti tra loro, che non fanno che gettare ancora più in confusione i contribuenti
Domanda. Gli avvisi bonari, visti i vari orientamenti, non beneficiano della sospensione dei termini?
La sospensione dei termini, relativamente all’attività degli enti impositori (art. 67), abbraccia un’ampia tipologia di atti, riferendosi a quelli relativi «alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici impositori».
Al riguardo, non si vede come queste tipologie di atti (avvisi bonari) debbono essere ritenuti esclusi da una sospensione di carattere generale, come prescritta dal comma 1 dell’art. 67 del decreto in commento, peraltro in linea con la disposizione di carattere generale (richiamata dalla relazione tecnica), di cui all’art. 12 del dlgs 159/2015, che non ne limita affatto l’ambito applicativo.
Ciò che «non viene sospeso», se si vuol dare valenza alla relazione tecnica, non è tanto l’avviso bonario di per sé ma, a parere di chi scrive, dei «termini delle attività di controllo» inerenti «alla liquidazione delle imposte e al controllo formale»; come dire, sempre se si vuol dare una valenza alla scheda di lettura, che gli uffici continueranno a fare il proprio lavoro di accertamento e non che l’avviso bonario resti escluso dalla sospensione indicata.
Peraltro, sebbene alcuni autori ritengano che la sospensione, per essere applicabile anche agli avvisi bonari, di cui al dl 78/2010, dovrebbe essere «espressamente» prevista e pur condividendo che l’articolo 67 appena richiamato non brilla in chiarezza non si può, anche in tal caso, che richiamare l’articolo 103 del dl 18/2020, il quale, al comma 1, conferma che «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».
Una soluzione in contrasto con l’ammissione alla sospensione, peraltro, si porrebbe in netto contrasto con la ratio del provvedimento, destinato a sostenere la liquidità di imprese e famiglie, conseguente alla chiusura delle attività e ai mancati incassi per contrazione del fatturato.
D. Ho ottenuto una dilazione delle cartelle di pagamento. Posso sospenderne il pagamento?
In tal caso si deve far riferimento all’art. 68 che tratta, appunto, la sospensione dei «termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione».
Taluni autori (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti − Fondazione nazionale commercialisti – documento del 18 marzo 2020) sostengono che le rate di dilazione dei ruoli, di cui all’art. 19 del dpr 602/1973, anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo (quindi anche non da cartella), non possono ritenersi sospese sull’ulteriore assunto che, nella disposizione di riferimento (citato art. 68), non sono espressamente richiamati.
Paradossale appare il fatto che la sospensione in commento, ammessa per la cartella esattoriale, non debba essere estesa anche per le dilazioni dei ruoli, sia per la motivazione della concessione della dilazione (situazione di obiettiva difficoltà) sia per l’assenza di una specifica dell’esclusione da parte della norma di riferimento, potendo, anche in questo caso, invocare a supporto il citato art. 12 del dlgs. 159/2015, nonché per la ratio della stessa disposizione destinata a sostenere famiglie e imprese nell’ambito dei prossimi mancati introiti.

