Illegittimo il duplicato dell’avviso sulla Tari
Va indubbiamente dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per tassa sui rifiuti che, pur recando un diverso numero identificativo, si riferisca agli stessi immobili già oggetto di imposizione per la medesima annualità inseriti in un altro avviso già definito. È ciò che ha chiaramente evidenziato la Ctp di Frosinone (Presidente Costantino Ferrara, relatore Donato Isola) con la sentenza n. 103/02/2020. Nel particolare caso trattato dai giudici provinciali, una Srl aveva infatti proposto ricorso nei confronti della società concessionaria per la riscossione della tassa sui rifiuti per conto del comune di Pontecorvo (Fr), contestando diversi avvisi di accertamento Tares e Tari per gli anni 2013 e 2014 emessi per omesso versamento ai sensi dell’art. 13, dlgs 471/97. In particolare, tuttavia, come fatto rilevare dal difensore della società ricorrente con apposita memoria, dei 4 avvisi di accertamento impugnati, 3 erano stati oggetto della pace fiscale, come comprovato dalla documentazione tempestivamente depositata agli atti del processo.
Per quanto riguardava, invece, l’accertamento non definito, sempre con la stessa memoria, la ricorrente esponeva come lo stesso fosse in realtà un avviso che riprendeva, essendone un vero e proprio duplicato, un altro avviso di accertamento precedente e già in tutto definito, portante la medesima pretesa tributaria locale per la stessa annualità e per gli stessi immobili.
Ciò che lo differenziava dall’ultimo degli accertamenti impugnati col ricorso era, in realtà, il solo numero identificativo, peraltro corretto manualmente dal funzionario dell’ente e ciononostante, depositato in ultimo dalla parte resistente privo di quelle correzioni e con diversi numeri relativi al foglio e alla particella dell’immobile assoggettato. Evidentemente, rilevava la Ctp, il soggetto che materialmente si era occupato della redazione e notifica dell’atto si era accorto solo successivamente del diverso numero apportando manualmente la correzione sull’avviso di accertamento e procedendo poi alla notifica a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa. L’imposizione portata da questo accertamento era quindi del tutto illegittima, in primis proprio perché trattavasi di mero duplicato di una pretesa già assolta e per tali ragioni il ricorso era accolto e lo stesso annullato.
Nicola Fuoco
Con atto depositato presso la Ctp di Frosinone in data 5 novembre 2018, la Società (…) rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Carnevale, proponeva impugnativa nei confronti della Tre Esse Italia Srl, Concessionaria della Riscossione della Tassa rifiuti del comune di Pontecorvo, avverso: Avviso di accertamento (…) Tares 2013-Tari 2014.(…)
Nella memoria difensiva datata 20 gennaio 2020 il difensore della società, preliminarmente, rappresentava che dei quattro avvisi di accertamento originariamente impugnati, tre sono stati definiti con la pace fiscale, giusta documentazione versata in atti il 20/6/2019. Per l’avviso (…) la ricorrente ha deciso di non aderire alla definizione agevolata della lite, in quanto il predetto atto è un duplicato del diverso avviso (…) (definito), con indicazione dello stesso immobile (foglio 65, n. 44) per lo stesso periodo d’imposta anno 2013.(…)
Il ricorso è fondato. (…) Per quanto riguarda l’avviso di accertamento n. (…) la ricorrente ha deciso giustamente di non aderire alla definizione agevolata, in quanto dagli atti del processo risulta che il predetto atto è un duplicato del diverso avviso n. (…) già definito con l’indicazione dello stesso immobile (foglio 65, n. 44) per lo stesso periodo d’imposta (anno 2013), con la pace fiscale giusta documentazione versata in atti (…).
Inoltre, l’avviso (…) depositato in sede di costituzione in giudizio, reca una correzione fatta manualmente sulla terza cifra numerica del numero dell’avviso (…) tale correzione avviene due volte. Appare evidente che, una volta riscontrato l’errore di stampa dell’avviso di accertamento, non appena corretto l’atto veniva inserito nella busta e notificato tramite raccomandata a.r.
Nella costituzione in giudizio la Tre Esse Italia Srl depositava gli avvisi di accertamento impugnati; ma l’avviso avente il numero (…) era diverso da quello spedito alla ricorrente, in quanto riguardava altro bene immobile (foglio 38, numero 46, sub 2) e non compaiono neanche le correzioni manuali sul numero dell’avviso.
Alla stregua delle svolte considerazioni la Commissione, come anticipato, ritiene fondato il ricorso e, quindi, meritevole di accoglimento per i seguenti motivi: dei quattro avvisi di accertamento originariamente impugnati, tre sono stati definiti con la pace fiscale; mentre per l’avviso di accertamento (…), lo stesso non è altro che un duplicato del diverso avviso (…) già definito, con l’indicazione dello stesso immobile (foglio 65, n. 44) e per lo stesso periodo d’imposta anno 2013.(…)

