Tari, la proroga a giugno dimentica i regolamenti
Ma è possibile replicare le tariffe 2019 e approvare il Pef entro fine anno
Si è provato più volte a rinviare l’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti previsto dalla delibera n. 443/2019 di Arera, ma nulla di fatto, anche in questa situazione emergenziale.

Ciononostante, il Dl 18/2020 assegna più tempo per l’approvazione delle tariffe. L’articolo 107, comma 4, sposta il termine del 30 aprile al 30 giugno 2020. Entro questa data, salvo ulteriori differimenti, dovranno essere approvate le tariffe della Tari tributo e della tariffa corrispettiva.

Nessuna proroga, invece, per i regolamenti, da approvare entro il 30 aprile. Il Dl 124/2019, infatti, spostava al 30 aprile il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti, sganciandolo dal termine di approvazione del bilancio, ma il comma 4 differisce solo le tariffe.

Nulla si dice in merito al metodo tariffario rifiuti, sicché le tariffe dovranno tenere conto del piano economico finanziario (Pef) redatto e approvato secondo la nuova metodologia di Arera, descritta nella delibera n. 443/2019. Compito già difficile prima dell’emergenza Covid-19, e forse impossibile da realizzare entro giugno visto che le Ato territoriali, ove esistenti, dovranno controllare e validare il Pef entro fine maggio, per poter permettere l’approvazione delle tariffe da parte del consiglio comunale entro giugno.

E allora ben venga la previsione contenuta nel successivo comma 5, il quale dispone che «i Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».

La norma permette ai Comuni di ignorare tutto e di confermare le tariffe del 2019 anche per l’anno 2020, soluzione questa sicuramente apprezzabile data la situazione emergenziale. Si sarebbe potuto però fare di meglio, ovvero permettere di calcolare il Pef secondo le regole del 2019, ovvero in base al Dpr 158/1999. Ma nulla è stato detto e quindi comunque occorrerà approvare il Pef entro il 31 dicembre 2020 col nuovo metodo tariffario. La terminologia utilizzata dal legislatore però non pare puntuale, o meglio mal si adatta a quella utilizzata da Arera, posto che è precisato che i Comuni provvedono entro il 31 dicembre «alla determinazione ed approvazione del Pef». Ma nelle regioni ove sono state istituite le Ato territoriali la determinazione e approvazione (o meglio, «validazione», secondo Arera) spetta alle Ato e non ai Comuni. Insomma, si aggiungono problemi ai problemi.

Positiva è la previsione che l’eventuale differenza tra le entrate realizzate con le tariffe 2019 (applicate anche al 2020) e i costi risultanti dal Pef 2020 determina un conguaglio che può essere ripartito nel triennio 2021-2023.

La soluzione di reiterare le tariffe 2019 appare l’unica soluzione di buon senso anche considerando che il legislatore non considera gli effetti sulle entrate Tari, quasi dando per scontato che queste non avranno alcuna flessione. Ma il problema c’è, e non si potrà pretendere dai ristoratori, dagli albergatori e dalle altre categorie commerciali chiuse di pagare la tariffa piena, e questo anche nel caso di applicazione della Tari corrispettiva sulla base di svuotamenti minimi obbligatori fotografati in un regolamento che non tiene conto della nuova realtà.

Né si potrà pretendere che le mancate entrate siano spalmate (addebitate) agli altri utenti del servizio rifiuti, comprese le famiglie. È inevitabile l’intervento dello Stato e purtroppo i precedenti non mancano, ovvero i contributi erogati per sopperire alle minori entrate Tari a causa degli eventi sismici degli ultimi anni.