Rottamazione ter salata

di Giuliano Mandolesi

La sospensione dei pagamenti mette a rischio la rottamazione ter.


Il serio pericolo deriva dalla difficoltà che avranno i contribuenti a dover saldare entro il 31 maggio 2020 sia la rata scaduta il 28 febbraio scorso e posticipata dal decreto legge Cura Italia (dl 18/2020), sia l’altro e successivo rateo di rottamazione ter scadente sempre entro il 31 maggio prossimo.


Questo è quanto rilevato dal Servizio del Bilancio del Senato nella nota di lettura relativo del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (il c.d. Cura Italia) in cui viene evidenziato come la sovrapposizione dei due ratei di pagamento (quella del 28/2 e quella del 31/5) della terza edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali metterà alle strette i debitori in un periodo di carenza di liquidità.


Nel dossier infatti il servizio bilancio del senato, commentando il decreto recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, indica che «è verosimile ipotizzare che almeno una parte significativa dei contribuenti ammessa al piano di rateazione possa avere difficoltà a corrispondere tutto il dovuto».


In poche parole dunque alcuni contribuenti, trovandosi a dover pagare due ratei entro stessa scadenza, probabilmente non avranno la liquidità necessaria per saldarle contemporaneamente e rischiano di far decadere l’intera rottamazione.


Inoltre, secondo quanto indicato sempre nella nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato, sarebbe utili capire se tale rischio è stato poi effettivamente preso in considerazione nella relazione tecnica del dl 18/2020.


Infatti mentre il differimento nella stessa annualità di un pagamento è neutro ai fini del bilancio dello Stato, un’eventuale perdita di gettito da «rottamazioni ter decadute» genererebbe invece un minor introito nelle casse dell’erario e tale posta andrebbe poi teoricamente compensata.


La sospensione prevista dal decreto legge Cura Italia. Con l’articolo 68 del decreto legge 18/2020 il legislatore ha sospeso il pagamento di cartelle, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali oltre ad aver differito anche i versamenti scaduti ed in scadenza della cosiddetta pace fiscale, ovvero rottamazione ter e saldo e stralcio. 


Relativamente alla rottamazione ter, il Cura Italia ha ampliato all’intero territorio nazionale quanto già previsto per le zone rosse del nord Italia concedendo la possibilità di pagare la rata scaduta il 28 febbraio 2020 entro il 1 giugno prossimo (poiché il 31 maggio cade di domenica).


Con il pagamento entro il 1 giugno ovviamente la rottamazione non decade ed i contribuenti interessati non perdono i benefici del condono.


La decadenza della definizione agevolata avrebbe infatti conseguenze nefaste.


Oltre a perdere gli sconti della sanatoria (ovvero interessi e sanzioni), il decreto fiscale 2019 (decreto legge 119 del 2018) ha infatti inasprito gli effetti della decadenza dai piani negando anche la possibilità di accesso a successive rateizzazioni del debito residuo ai sensi dell’articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


È opportuno segnalare che rientrano nella proroga sia la rata della rottamazione ter di cui articolo 3, commi 2, lettera b) e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sia quella relativa al condono delle risorse proprie Ue sia il ripescaggio dei rottamati ex articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.